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Mediazione: articoli, pubblicazioni e notizie
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La natura giuridica dell’accordo di mediazione: un contratto con forza di legge L’accordo di mediazione, disciplinato dal decreto legislativo n. 28 del 2010, presenta una natura giuridica complessa che ne determina la superiorità rispetto alla sentenza sotto molteplici profili. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, si tratta di “un vero e proprio accordo concluso tra le parti” che “non è altro che una vera e propria transazione con l’assistenza dei legali e di un terzo soggetto, l’organismo di mediazione”. La sentenza del Tribunale di Firenze n. 2777 del 2024 ha precisato che “l’accordo di mediazione è l’atto conclusivo della procedura di conciliazione ed ha come contenuto le decisioni con cui le parti hanno regolato la controversia che li ha coinvolti. Si tratta di un atto di natura negoziale che le parti, ovviamente, sono reciprocamente tenute ad osservare”. Questa natura negoziale conferisce all’accordo una flessibilità che la sentenza non può possedere. Mentre il giudice è vincolato dalle domande delle parti e dai limiti del petitum, l’accordo di mediazione consente alle parti di regolare integralmente i loro rapporti, andando oltre la mera risoluzione della controversia per disciplinare anche aspetti collaterali e futuri della relazione. L’efficacia esecutiva immediata: il vantaggio competitivo dell’accordo Il primo e più evidente vantaggio dell’accordo di mediazione rispetto alla sentenza risiede nell’art. 12 del d.lgs. 28/2010, che stabilisce che “ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”. Questa previsione elimina completamente i tempi e i costi del giudizio, offrendo alle parti un titolo esecutivo immediato. La giurisprudenza ha costantemente confermato questa efficacia, come dimostrato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 12512 del 2024, che ha ribadito come “il verbale di accordo conciliativo sottoscritto in sede di mediazione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 28/2010, idoneo ad essere posto in esecuzione”. La stabilità dell’accordo: resistenza alle impugnazioni Un aspetto cruciale che distingue l’accordo di mediazione dalla sentenza è la sua particolare resistenza alle impugnazioni. Mentre una sentenza può essere oggetto di appello e ricorso per cassazione, l’accordo di mediazione, in quanto negozio giuridico, può essere contestato solo attraverso gli strumenti di impugnativa contrattuale. La sentenza del Tribunale di Roma n. 13089 del 2020 ha chiarito definitivamente questo principio, stabilendo che “il titolo esecutivo derivante dal verbale di conciliazione ex D.Lgs. n. 28/2010 non può essere ricompreso tra i titoli di natura giudiziale, e può essere impugnato, qualora si ravvisino i profili patologici tipici di un contratto relativamente alla nullità ed all’annullabilità, mediante l’utilizzo dei consueti strumenti di impugnativa negoziale utilizzabili nei confronti del contratto di transazione elencati agli artt. 1969-1976 c.c.”. Questa caratteristica conferisce all’accordo una stabilità superiore a quella della sentenza, poiché le cause di nullità e annullabilità del contratto sono tassative e di interpretazione restrittiva, mentre i motivi di impugnazione delle sentenze sono più ampi e di più facile configurazione. La flessibilità contenutistica: oltre i limiti del giudizio L’accordo di mediazione offre alle parti una libertà di regolamentazione che il processo giudiziario non può garantire. Mentre il giudice deve limitarsi a decidere sulle domande proposte, l’accordo può disciplinare integralmente i rapporti tra le parti, includendo aspetti che esulano dalla controversia originaria. La sentenza del Tribunale di Catania n. 1906 del 2025 ha evidenziato come l’accordo di mediazione costituisca “espressione dell’autonomia negoziale delle parti ex art. 1321 c.c., perché attraverso di esso viene regolamentata la situazione giuridica sostanziale”. Questa natura consente alle parti di prevedere clausole innovative, modalità di adempimento personalizzate e meccanismi di risoluzione di future controversie. Un esempio paradigmatico è rappresentato dalla possibilità di inserire nell’accordo clausole risolutive espresse che operano automaticamente in caso di inadempimento, come dimostrato dalla sentenza del Tribunale di Forlì n. 129 del 2025, che ha riconosciuto l’efficacia di tali previsioni pur mantenendo la forza esecutiva dell’accordo. L’efficacia sostanziale immediata: la produzione diretta degli effetti Un vantaggio spesso sottovalutato dell’accordo di mediazione è la sua capacità di produrre effetti sostanziali immediati, indipendentemente dalla sua trascrizione o formalizzazione. La giurisprudenza ha chiarito che l’accordo produce i suoi effetti inter partes dal momento della sottoscrizione, richiedendo la forma pubblica solo per l’opponibilità ai terzi. La sentenza del Tribunale di Catania ha precisato che “l’accordo perfezionato ha già prodotto il suo effetto definitivo” e che “la necessità della forma pubblica prescritta dall’art. 11, comma 3, D.Lgs. 28/2010 per procedere alla trascrizione degli atti previsti dall’art. 2643 c.c. non incide sulla definitività degli effetti sostanziali già prodotti dall’accordo inter partes, ma attiene esclusivamente all’opponibilità ai terzi”. Questa caratteristica consente alle parti di beneficiare immediatamente degli effetti dell’accordo, senza dover attendere il passaggio in giudicato di una sentenza o il decorso dei termini per l’impugnazione. La resistenza alle clausole risolutive: la conservazione dell’efficacia esecutiva Un aspetto particolarmente interessante emerso dalla giurisprudenza recente riguarda la capacità dell’accordo di mediazione di conservare la sua efficacia esecutiva anche in presenza di clausole risolutive. La sentenza del Tribunale di Milano n. 2511 del 2025 ha stabilito un principio fondamentale: “Difficilmente infatti la GD avrebbe consentito alla sottoscrizione di un accordo che, in caso di inadempimento, avrebbe comportato la necessità, per recuperare il credito, di intentare una causa per ottenere un nuovo titolo esecutivo”. Questo orientamento dimostra come l’accordo di mediazione mantenga la sua forza esecutiva anche quando prevede meccanismi di risoluzione automatica, interpretando tali clausole nel senso di preservare la funzione deflattiva della mediazione piuttosto che vanificarla. I vantaggi economici: costi e tempi ridotti Dal punto di vista economico, l’accordo di mediazione presenta vantaggi evidenti rispetto al percorso giudiziario. Il regime tributario agevolato previsto dall’art. 17 del d.lgs. 28/2010 stabilisce che “tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura” e che “il verbale e l’accordo di conciliazione sono esenti dall’imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro”. Inoltre, il sistema di crediti d’imposta previsto dall’art. 20 riconosce alle parti che raggiungono l’accordo significative agevolazioni fiscali, rendendo la mediazione economicamente più conveniente del giudizio. La certezza dei tempi: la durata predeterminata del procedimento L’art. 6 del d.lgs. 28/2010 stabilisce che “il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi”. Questa predeterminazione temporale offre alle parti la certezza di una risoluzione rapida della controversia, eliminando l’incertezza sui tempi tipica del processo giudiziario. La riservatezza del procedimento: un valore aggiunto L’art. 10 del d.lgs. 28/2010 garantisce che “le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione”. Questa riservatezza consente alle parti di esplorare soluzioni creative senza il timore che le loro dichiarazioni possano essere utilizzate contro di loro in un eventuale giudizio successivo. La conservazione delle relazioni: l’aspetto relazionale Un vantaggio spesso trascurato ma fondamentale dell’accordo di mediazione è la sua capacità di preservare le relazioni tra le parti. Mentre il giudizio tende a cristallizzare le posizioni contrapposte e a creare vincitori e vinti, la mediazione favorisce soluzioni win-win che consentono alle parti di mantenere rapporti futuri. Questo aspetto è particolarmente rilevante nei rapporti commerciali continuativi, nelle controversie condominiali, nei rapporti familiari e in tutti quei contesti dove le parti devono necessariamente continuare a interagire dopo la risoluzione della controversia. Le limitazioni dell’impugnazione: la protezione dell’accordo La giurisprudenza ha sviluppato una dottrina rigorosa sulla protezione dell’accordo di mediazione dalle impugnazioni pretestuose. La sentenza del Tribunale di Palermo n. 658 del 2025 ha stabilito che “il giudice può conoscere esclusivamente dei fatti modificativi o estintivi del diritto azionato sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo o delle cause di nullità dell’accordo, restando preclusa la ridiscussione del nucleo fattuale su cui l’accordo si è formato”. Questa protezione garantisce che l’accordo non possa essere rimesso in discussione attraverso eccezioni generiche o contestazioni tardive, preservando la certezza del diritto e l’efficacia deflattiva della mediazione. La flessibilità esecutiva: modalità personalizzate di adempimento L’accordo di mediazione consente alle parti di prevedere modalità di adempimento personalizzate che tengano conto delle specifiche esigenze e possibilità di ciascuna. È possibile prevedere pagamenti rateali, prestazioni in natura, compensazioni, modalità alternative di adempimento e meccanismi di garanzia che una sentenza non potrebbe contemplare. La sentenza del Tribunale di Modena n. 995 del 2025 ha confermato che quando l’accordo viene notificato contestualmente al precetto, “non è necessaria la sua trascrizione integrale nel precetto stesso”, semplificando le procedure esecutive e riducendo i rischi di nullità formali. L’efficacia preventiva: la risoluzione delle controversie future Un aspetto innovativo dell’accordo di mediazione è la possibilità di includere clausole che disciplinano la risoluzione di future controversie tra le parti. Questo approccio preventivo consente di evitare completamente il ricorso al giudizio per questioni che potrebbero sorgere in futuro, creando un sistema di autoregolamentazione dei rapporti. Conclusioni: l’accordo di mediazione come strumento di eccellenza L’analisi della giurisprudenza recente evidenzia chiaramente come l’accordo di mediazione rappresenti uno strumento di risoluzione delle controversie superiore alla sentenza sotto molteplici profili. La combinazione di efficacia esecutiva immediata, flessibilità contenutistica, stabilità giuridica, convenienza economica e rapidità procedurale ne fa lo strumento di elezione per la composizione delle controversie civili e commerciali. La natura negoziale dell’accordo, lungi dal rappresentare una limitazione, costituisce il suo principale punto di forza, consentendo alle parti di raggiungere soluzioni personalizzate e durature che una sentenza non potrebbe mai garantire. La protezione giurisprudenziale contro le impugnazioni pretestuose e la conservazione dell’efficacia esecutiva anche in presenza di clausole risolutive dimostrano la maturità raggiunta da questo istituto nel panorama giuridico italiano. Per i professionisti del diritto, la comprensione di questi vantaggi è essenziale per offrire ai propri clienti soluzioni efficaci ed efficienti. L’accordo di mediazione non rappresenta semplicemente un’alternativa al giudizio, ma uno strumento spesso superiore che coniuga la certezza del diritto con la flessibilità dell’autonomia negoziale, creando valore aggiunto per tutte le parti coinvolte nella risoluzione della controversia.

La struttura differenziale dei due istituti La distinzione fondamentale tra mediazione e negoziazione assistita risiede nella loro architettura procedurale. La mediazione, come definita dall’art. 1 del d.lgs. 28/2010, costituisce “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”. La negoziazione assistita, per contro, si configura come “un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati”, secondo quanto stabilito dall’art. 2 del d.l. 132/2014. La differenza sostanziale emerge chiaramente dalla giurisprudenza consolidata. Come osservato dal Tribunale di Napoli nella sentenza n. 5395 del 2024: “Il procedimento di mediazione, prevedendo l’intervento di un soggetto terzo estraneo alle parti in lite e dotato del potere di sottoporre alle parti una proposta conciliativa, risulta maggiormente articolato rispetto a quello di negoziazione assistita e non totalmente demandato all’autonomia negoziale delle parti”. Il principio di prevalenza della mediazione: fondamenti normativi e giurisprudenziali La ratio legislativa della prevalenza Il legislatore ha chiaramente stabilito un ordine di priorità tra i due strumenti. L’art. 3, comma 5, del d.l. 132/2014 dispone che “restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati”. Questa previsione ha trovato interpretazione uniforme nella giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 232 del 2024, ha chiarito che il legislatore ha inteso accordare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione, sicché, tutte le volte in cui la controversia rientri tanto tra quelle indicate dal D.l. n. 132/2014 quanto tra quelle contenute nell’art. 5 comma 1bis del D.Lgs. n. 28/2010, chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a proporre solo la domanda di mediazione, perdendo così la negoziazione il carattere dell’obbligatorietà. L’efficacia superiore della mediazione: il caso Civitavecchia La giurisprudenza del Tribunale di Civitavecchia ha fornito esempi paradigmatici dell’efficacia della mediazione in contesti complessi. Nella sentenza n. 397 del 2025, il tribunale ha affrontato una questione di particolare complessità relativa all’accertamento dell’usucapione mediante accordo di mediazione. Il caso ha evidenziato come la mediazione possa produrre effetti giuridici significativi, pur con i limiti derivanti dal principio della continuità delle trascrizioni. Il tribunale ha stabilito che l’accordo di mediazione che accerta l’usucapione ai sensi dell’art. 2643 n. 12-bis c.c., pur essendo soggetto a trascrizione tra gli atti che producono effetti ai sensi degli artt. 2644 e 2650 c.c., produce efficacia nei confronti dei terzi solo se è rispettato il principio della continuità delle trascrizioni. Questo principio dimostra come la mediazione possa generare titoli esecutivi con efficacia sostanziale, superando la mera dimensione procedurale della negoziazione assistita. L’ambito di applicazione obbligatoria: criteri di delimitazione Le materie soggette a mediazione obbligatoria L’art. 5 del d.lgs. 28/2010 individua specifiche materie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità obbligatoria: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e altre materie specificamente elencate. La negoziazione assistita obbligatoria: ambito residuale L’art. 3 del d.l. 132/2014 prevede l’obbligatorietà della negoziazione assistita per le domande di pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro e per i danni da circolazione di veicoli e natanti. Tuttavia, questa obbligatorietà opera solo quando la controversia non rientri già nell’ambito della mediazione obbligatoria. I casi di conflitto: orientamenti giurisprudenziali consolidati L’impossibilità di sostituzione arbitraria La giurisprudenza ha chiarito definitivamente che non è possibile sostituire arbitrariamente uno strumento con l’altro quando la legge prevede specificamente l’uno o l’altro. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15716 del 2021, ha stabilito che “ove la mediazione non sia obbligatoria, mentre lo sia la negoziazione assistita, non rientra nel potere delle parti scegliere l’una piuttosto che l’altra, ma esse sono obbligate ad esperire la negoziazione assistita, indipendentemente dalla potenziale efficacia dell’una o dell’altra”. Questo principio è stato confermato dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 1123 del 2025, che ha ribadito come “non rientra tra i poteri delle parti scegliere di esperire in sua sostituzione il procedimento di mediazione, ancorché quest’ultimo possa ritenersi idoneo a perseguire la medesima finalità deflattiva del contenzioso”. L’eccezione della prevalenza strutturale Tuttavia, esiste un orientamento giurisprudenziale che riconosce la prevalenza della mediazione anche quando non espressamente obbligatoria, basandosi sulla sua superiore articolazione strutturale. Il Tribunale di Sciacca ha argomentato che l’esperimento della mediazione, anche laddove non obbligatoria per legge, tiene luogo della negoziazione assistita anche nei casi per i quali ne è prevista l’obbligatorietà, secondo il principio per cui plus semper in se continet quod est minus. L’efficacia esecutiva: il valore aggiunto della mediazione La forza esecutiva degli accordi di mediazione Un aspetto cruciale che distingue la mediazione dalla negoziazione assistita risiede nell’efficacia esecutiva degli accordi raggiunti. L’art. 12 del d.lgs. 28/2010 stabilisce che “ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”. Le applicazioni pratiche: i casi di mediazione immobiliare La giurisprudenza del Tribunale di Civitavecchia ha fornito esempi significativi dell’efficacia della mediazione in ambito immobiliare. Nella sentenza n. 970 del 2025, il tribunale ha chiarito che il diritto del mediatore alla provvigione ai sensi dell’art. 1755 c.c. sorge con la conclusione dell’affare, intesa come compimento di un’operazione di contenuto economico che costituisca un vincolo giuridicamente azionabile. Questo principio dimostra come la mediazione possa produrre effetti giuridici concreti e immediati, superiori a quelli della mera negoziazione assistita, che rimane confinata nell’ambito dell’accordo tra le parti senza automatica efficacia esecutiva. Le conseguenze processuali: sanzioni e improcedibilità Il regime sanzionatorio della mediazione La mediazione presenta un apparato sanzionatorio più articolato e incisivo rispetto alla negoziazione assistita. L’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010 prevede che “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio” e stabilisce specifiche sanzioni pecuniarie. L’improcedibilità per mancato esperimento La giurisprudenza ha chiarito che l’improcedibilità per mancato esperimento della mediazione opera con maggiore rigore rispetto alla negoziazione assistita. Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 250 del 2025, ha stabilito che l’esperimento della mediazione presso un organismo situato in luogo diverso da quello del giudice territorialmente competente non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Le prospettive future: verso un sistema integrato L’evoluzione giurisprudenziale L’orientamento giurisprudenziale sta progressivamente consolidandosi verso il riconoscimento della superiorità strutturale e funzionale della mediazione rispetto alla negoziazione assistita. Questa evoluzione si basa sulla considerazione che la presenza del mediatore, quale soggetto terzo e imparziale, offre maggiori garanzie di effettività nella risoluzione delle controversie. Le implicazioni per la pratica professionale Per i professionisti del diritto, questa evoluzione comporta la necessità di privilegiare la mediazione quando possibile, non solo per ragioni di obbligatorietà normativa, ma anche per la sua superiore efficacia nella risoluzione delle controversie. La mediazione offre infatti strumenti più articolati e risultati più stabili, come dimostrato dalla casistica giurisprudenziale analizzata. Conclusioni: la mediazione come strumento di eccellenza L’analisi della giurisprudenza recente, con particolare riferimento ai casi decisi dal Tribunale di Civitavecchia e da altri tribunali italiani, evidenzia chiaramente come la mediazione civile e commerciale rappresenti uno strumento di risoluzione delle controversie superiore alla negoziazione assistita sotto molteplici profili. La presenza del mediatore quale soggetto terzo e imparziale, la possibilità di formulare proposte conciliative vincolanti, l’efficacia esecutiva immediata degli accordi raggiunti e il regime sanzionatorio più incisivo configurano la mediazione come lo strumento di elezione per la composizione stragiudiziale delle controversie. La prevalenza della mediazione sulla negoziazione assistita non costituisce quindi solo una scelta normativa del legislatore, ma riflette una superiorità intrinseca dello strumento che la giurisprudenza sta progressivamente riconoscendo e valorizzando. In questo contesto, il caso deciso a Civitavecchia rappresenta un esempio paradigmatico di come la mediazione possa produrre risultati concreti e duraturi, superiori a quelli ottenibili attraverso la mera negoziazione assistita, confermando il valore strategico di questo strumento nell’architettura della giustizia civile contemporanea.

I principi fondamentali della delega legislativa La legge n. 69 del 2009 ha stabilito i principi cardine che devono informare la disciplina della formazione dei mediatori. L'art. 60, comma 3, lettera b), prevede che la mediazione sia "svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione", ponendo l'accento sulla professionalità come requisito imprescindibile. Particolarmente significativo è il principio espresso alla lettera r) della stessa disposizione, che prevede "nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni". Questo principio evidenzia come la formazione non possa limitarsi agli aspetti tecnici, ma debba necessariamente includere una solida preparazione deontologica. L'architettura del sistema formativo nel decreto legislativo 28/2010 Il decreto legislativo n. 28 del 2010 ha delineato l'architettura del sistema formativo attraverso una serie di disposizioni che stabiliscono tanto i requisiti degli enti di formazione quanto quelli dei formatori e dei mediatori. L'art. 16, comma 5, prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei formatori per la mediazione, stabilendo che il decreto ministeriale attuativo deve garantire "elevati livelli di formazione dei mediatori". L'art. 16-bis del decreto disciplina specificamente gli enti di formazione, stabilendo che sono abilitati a iscriversi nell'elenco "gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza". La norma introduce inoltre la figura del responsabile scientifico, che deve essere "di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie" e che "assicura la qualità della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori". I requisiti di qualificazione professionale Il sistema normativo stabilisce requisiti specifici per la qualificazione professionale dei mediatori. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, la formazione dei mediatori non può essere considerata un mero adempimento burocratico, ma deve rispondere a standard qualitativi elevati che garantiscano l'effettiva competenza professionale. Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5230 del 2015, ha chiarito che "gli avvocati, pur essendo mediatori di diritto ai sensi dell'art. 16, comma 4-bis, del d.lgs. 28/2010, devono comunque essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici specificamente finalizzati, attesa la diversità ontologica tra la formazione forense generale e la formazione specifica richiesta per l'attività di mediazione". Questo principio evidenzia come anche per i professionisti già qualificati in ambito giuridico sia necessaria una formazione specifica che tenga conto delle peculiarità dell'attività di mediazione, che richiede competenze diverse e complementari rispetto a quelle tradizionalmente acquisite nella formazione forense. La centralità del responsabile scientifico Una delle innovazioni più significative introdotte dal sistema normativo è la figura del responsabile scientifico degli enti di formazione. L'art. 16-bis, comma 2, del decreto legislativo 28/2010 stabilisce che il responsabile scientifico deve essere "di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie" e deve assicurare "la qualità della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori". Questa figura rappresenta il garante della qualità formativa e costituisce il punto di raccordo tra l'ente di formazione e il Ministero della giustizia. Il responsabile scientifico ha infatti l'obbligo di comunicare "periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia", assicurando così un controllo continuo sulla qualità dell'offerta formativa. I principi di serietà ed efficienza degli enti di formazione Il sistema normativo stabilisce criteri rigorosi per l'abilitazione degli enti di formazione. L'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 28/2010 definisce i requisiti di serietà, che comprendono "l'onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi" e, per gli organismi costituiti da enti privati, "la previsione nell'oggetto sociale o nello scopo associativo dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti". I requisiti di efficienza, disciplinati dal comma 1-ter della stessa disposizione, comprendono "l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori". La formazione continua e l'aggiornamento professionale Il sistema normativo pone particolare enfasi sulla formazione continua e sull'aggiornamento professionale dei mediatori. L'art. 16, comma 4-bis, del decreto legislativo 28/2010 stabilisce che "gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati". Questo principio è stato confermato dalla giurisprudenza amministrativa, che ha riconosciuto la legittimità dell'obbligo di formazione specifica anche per gli avvocati, nonostante il loro status di mediatori di diritto. Come osservato dal Consiglio di Stato: "la diversità ontologica tra la formazione forense generale e la formazione specifica richiesta per l'attività di mediazione, la cui adeguatezza costituisce garanzia necessaria a bilanciare l'incisione sul diritto di iniziativa giudiziale costituzionalmente garantito". La formazione dei magistrati Il sistema normativo dedica particolare attenzione anche alla formazione dei magistrati in materia di mediazione. L'art. 5-quinquies del decreto legislativo 28/2010 stabilisce che "il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura". La norma prevede inoltre che "ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato". I requisiti di onorabilità e la loro permanenza Un aspetto fondamentale del sistema formativo riguarda i requisiti di onorabilità che devono possedere i mediatori. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che questi requisiti devono sussistere non solo al momento dell'iscrizione, ma durante tutto il periodo di esercizio delle funzioni. Il TAR Lazio, nella sentenza n. 9465 del 2017, ha stabilito che "i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 3, lett. c), del D.M. 180/2010 per l'iscrizione del mediatore nell'elenco dell'organismo di mediazione devono sussistere non soltanto al momento dell'iscrizione iniziale, ma durante tutto il periodo di esercizio delle funzioni di mediatore". Questa interpretazione si basa sulla considerazione che "la perdita sopravvenuta dei requisiti di onorabilità, ivi compresa l'irrogazione di sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento, legittima pertanto la cancellazione del mediatore dall'elenco", in quanto coerente con "l'esigenza di garantire la massima serietà e professionalità di coloro che svolgono incarichi di mediazione". La vigilanza ministeriale e il controllo qualitativo Il sistema normativo prevede un articolato sistema di vigilanza ministeriale sulla formazione dei mediatori. L'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 28/2010 stabilisce che "la vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia", mentre il comma 2 della stessa disposizione prevede che la formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti sono disciplinate con decreti del Ministro della giustizia. La giurisprudenza ha chiarito che questa vigilanza si estende anche al controllo della qualità della formazione. Come evidenziato dal TAR Lazio nella sentenza n. 4115 del 2016: "in materia di garanzie di imparzialità è demandato a provvedere con il proprio codice etico lo stesso organismo di mediazione, soggetto su cui è centrata l'attenzione al fine di regolamentare l'intera procedura, sul quale comunque esercita, in ogni momento, la sua vigilanza il Ministero della Giustizia". L'evoluzione dei requisiti formativi Il sistema normativo ha subito nel tempo significative evoluzioni, volte a rafforzare i requisiti formativi dei mediatori. La recente riforma introdotta con la legge n. 206 del 2021 ha previsto una revisione della disciplina sulla formazione dei mediatori, aumentando la durata della stessa e prevedendo criteri più rigorosi per l'accreditamento dei formatori. Il TAR Lazio, nella sentenza n. 4577 del 2025, ha confermato la legittimità di questa evoluzione, osservando che "il decreto ministeriale che introduce il requisito della laurea triennale per l'iscrizione dei professionisti iscritti ad albi o collegi nell'elenco dei mediatori non eccede i limiti della delega conferita dalla legge n. 206/2021, in quanto coerente con la ratio di generale rafforzamento della professionalità dei mediatori sottesa alla riforma". Come precisato dalla stessa sentenza: "la laurea è già individuata, cioè, come titolo di riferimento per accedere alla funzione di mediatore, salvi gli oneri informativi che riequilibrino l'eventuale carenza delle conoscenze giuridiche di base per chi ha conseguito una laurea di tipo diverso". I principi di trasparenza e accountability Il sistema formativo per mediatori si fonda anche su principi di trasparenza e accountability. L'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 28/2010 prevede che "l'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione". Questo obbligo di trasparenza si estende anche agli enti di formazione, che devono rendere pubblici i propri programmi formativi e garantire la tracciabilità dei percorsi di qualificazione professionale dei mediatori. La collaborazione interistituzionale Il sistema normativo prevede forme di collaborazione tra diverse istituzioni per garantire l'efficacia della formazione. L'art. 5-quinquies, comma 4, del decreto legislativo 28/2010 stabilisce che "il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione". Questa disposizione evidenzia come la formazione in materia di mediazione sia concepita come un'attività che richiede il coinvolgimento di molteplici soggetti istituzionali e professionali, ciascuno con le proprie competenze specifiche. I principi di proporzionalità e adeguatezza Il sistema normativo si ispira ai principi di proporzionalità e adeguatezza nella definizione dei requisiti formativi. La giurisprudenza ha chiarito che i requisiti di formazione devono essere proporzionati alla complessità delle funzioni svolte dai mediatori e adeguati alle finalità pubbliche perseguite dall'istituto della mediazione. Come osservato dal TAR Lazio: "l'innalzamento dei requisiti di accesso trova giustificazione nell'ampliamento dei casi di mediazione obbligatoria, nella maggiore complessità delle controversie oggetto di mediazione e nel collegamento tra l'attività istruttoria svolta davanti al mediatore e l'eventuale fase processuale". La dimensione europea della formazione Il sistema formativo per mediatori si inserisce nel più ampio contesto europeo della risoluzione alternativa delle controversie. La direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha stabilito principi comuni per la mediazione in materia civile e commerciale, che hanno influenzato la disciplina nazionale della formazione. Il legislatore italiano ha recepito questi principi prevedendo standard formativi elevati che garantiscano la qualità del servizio di mediazione e la fiducia degli utenti nell'istituto. La formazione dei mediatori rappresenta quindi non solo un requisito nazionale, ma anche un elemento di raccordo con il sistema europeo di risoluzione alternativa delle controversie. Conclusioni: verso un sistema formativo integrato L'analisi dei principi normativi della formazione per mediatori civili e commerciali evidenzia la complessità e l'articolazione di un sistema che ha subito una costante evoluzione nel tempo, sempre orientata verso il rafforzamento della qualità e della professionalità. I principi fondamentali che emergono dalla normativa e dalla giurisprudenza sono chiari: la formazione dei mediatori deve essere di elevato livello qualitativo, deve essere continua e aggiornata, deve garantire non solo competenze tecniche ma anche deontologiche, e deve essere sottoposta a rigorosi controlli di qualità da parte delle autorità competenti. Il sistema si caratterizza per la sua natura integrata, che coinvolge enti di formazione, organismi di mediazione, ordini professionali, magistratura e Ministero della giustizia in un'azione coordinata volta a garantire l'efficacia dell'istituto della mediazione come strumento di risoluzione delle controversie. L'evoluzione normativa più recente, con l'innalzamento dei requisiti formativi e l'introduzione di criteri più rigorosi per l'accreditamento, conferma la volontà del legislatore di fare della mediazione uno strumento sempre più professionale e affidabile, capace di offrire alle parti in controversia un'alternativa realmente efficace al contenzioso giudiziario. Per i professionisti del diritto, la comprensione di questi principi normativi è essenziale per orientarsi in un sistema formativo in continua evoluzione e per garantire il mantenimento degli standard qualitativi richiesti per l'esercizio della funzione di mediatore. Solo attraverso una formazione adeguata e costantemente aggiornata è possibile assicurare che la mediazione mantenga e rafforzi il suo ruolo di strumento privilegiato per la composizione delle controversie civili e commerciali.

Il quadro normativo di riferimento: un sistema di doppio filtro La disciplina della mediazione in ambito sanitario trova il suo fondamento nell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, che include espressamente il “risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria” tra le materie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria. Tuttavia, il vero punto di svolta normativo si è avuto con l’introduzione della Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), che ha creato un sistema di doppio filtro alternativo particolarmente innovativo. L’art. 8 della Legge 24/2017 stabilisce infatti che “chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente”, precisando però che “è fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”. Questa previsione normativa ha introdotto un meccanismo di alternatività tra due strumenti processuali profondamente diversi: l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. e la mediazione civile. Come chiarito dalla Cassazione civile nella recente ordinanza n. 15466 del 2025, “la mediazione e l’accertamento tecnico preventivo hanno natura giuridica diversa, essendo la prima un procedimento stragiudiziale mentre il secondo costituisce un giudizio conservativo, sicché non può affermarsi che la mediazione abbia a presupposto procedimentale l’accertamento tecnico preventivo”. Le peculiarità procedurali della mediazione sanitaria La mediazione in materia di responsabilità medica presenta caratteristiche procedurali uniche che la distinguono nettamente da altri settori. La complessità tecnica delle questioni mediche richiede infatti un approccio specialistico che spesso si scontra con i tempi e le modalità tipiche del procedimento di mediazione. La giurisprudenza ha chiarito che il concetto di “responsabilità medica” deve essere interpretato in senso ampio, ricomprendendo “tutte le controversie che hanno ad oggetto il rapporto tra medico e paziente (contratto sociale) e quelle tra struttura sanitaria e paziente (contratto atipico di spedalità)”, come evidenziato dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 9133 del 2024. Un aspetto particolarmente rilevante riguarda l’applicazione dell’obbligo di mediazione alle domande di rivalsa. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16605 del 2024, ha stabilito che “nelle controversie in materia di responsabilità medica, la mediazione costituisce condizione di procedibilità obbligatoria per tutte le domande, incluse quelle di rivalsa proposte dalla struttura sanitaria nei confronti dei medici operanti presso la stessa, non potendo tale condizione sussistere esclusivamente per la domanda del danneggiato e non anche per l’azione di regresso della struttura”. Il ruolo cruciale delle consulenze tecniche d’ufficio La complessità tecnica delle controversie sanitarie rende spesso indispensabile il ricorso a consulenze tecniche specialistiche, sia nella fase di mediazione che nel successivo eventuale giudizio di merito. L’art. 15 della Legge 24/2017 ha introdotto criteri specifici per la nomina dei consulenti tecnici d’ufficio nei procedimenti di responsabilità sanitaria, stabilendo che “l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”. Particolarmente significativa è la previsione secondo cui i consulenti tecnici d’ufficio da nominare nell’ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo devono essere “in possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi”. Questa disposizione evidenzia la consapevolezza del legislatore circa la necessità di una formazione specifica per gestire la delicata fase conciliativa nelle controversie sanitarie. L’utilizzabilità delle CTU nei giudizi di merito Una questione di particolare rilevanza pratica riguarda l’utilizzabilità delle consulenze tecniche espletate in sede di accertamento tecnico preventivo nei successivi giudizi di merito. La giurisprudenza ha chiarito che “la consulenza tecnica d’ufficio espletata nel procedimento di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile, acquisita ad istanza di parte ex articolo 696-bis, comma 5, del codice di procedura civile e svolta nel contraddittorio delle parti, deve ritenersi utilizzabile nel successivo giudizio di merito”, come stabilito dal Tribunale di Ravenna nella sentenza n. 424 del 2025. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1711 del 2024, ha ulteriormente precisato che “la relazione conclusiva dell’accertamento tecnico preventivo espletato ante causam, in quanto ritualmente prodotta nel giudizio di merito, è qualificabile come prova atipica e come tale è liberamente valutabile dal giudice, che può trarne elementi di prova anche se in questa sede partecipano soggetti che non sono invece stati presenti nel procedimento di ATP”. La continuità tecnica tra ATP e giudizio di merito Un aspetto procedurale di notevole interesse riguarda la possibilità di nominare lo stesso consulente tecnico sia nella fase di accertamento tecnico preventivo che nel successivo giudizio di merito. La Corte d’Appello di Perugia, nella sentenza n. 613 del 2024, ha stabilito che “è ammissibile l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio ad opera dello stesso tecnico già nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo, non sussistendo alcuna incompatibilità, salvo il potere delle parti di presentare istanze di ricusazione o di revoca dell’ordinanza”. Questa orientamento giurisprudenziale favorisce la continuità tecnica e la coerenza valutativa, elementi particolarmente importanti nelle controversie sanitarie caratterizzate da elevata complessità tecnica. Le problematiche specifiche della mediazione sanitaria La mediazione sanitaria si scontra spesso con la necessità di approfondimenti tecnici che mal si conciliano con i tempi tipici del procedimento di mediazione. La valutazione della responsabilità medica richiede infatti l’analisi di documentazione clinica complessa, l’esame di cartelle cliniche, referti diagnostici, e spesso la necessità di consulenze specialistiche multidisciplinari. Questa problematica emerge chiaramente dalla prassi applicativa, dove frequentemente la mediazione si conclude senza accordo proprio per l’impossibilità di pervenire a una valutazione tecnica condivisa nel breve termine previsto dal procedimento. L’onere probatorio e il nesso causale Un aspetto particolarmente complesso riguarda la gestione dell’onere probatorio nel corso della mediazione. Come chiarito dal Tribunale di Ravenna, “in materia di responsabilità medica è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del ‘più probabile che non’, tra la condotta del professionista e il danno lamentato”. Questa distribuzione dell’onere probatorio rende particolarmente difficile la gestione della mediazione, poiché spesso il paziente danneggiato non dispone degli elementi tecnici necessari per dimostrare il nesso causale senza il supporto di una consulenza tecnica approfondita. La partecipazione delle compagnie assicurative L’art. 8, comma 4, della Legge 24/2017 stabilisce che “la partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all’articolo 10, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla”. Questa previsione, pur riferita specificamente all’accertamento tecnico preventivo, evidenzia l’importanza della partecipazione attiva delle compagnie assicurative anche nei procedimenti di mediazione, considerata l’alternatività tra i due strumenti. I riflessi sul giudizio di merito Una questione di particolare rilevanza pratica riguarda gli effetti processuali della mediazione e dell’accertamento tecnico preventivo sui successivi giudizi di merito. La Cassazione civile ha chiarito che “il termine di novanta giorni per l’introduzione del giudizio di cognizione dopo l’accertamento tecnico preventivo non è qualificato espressamente come perentorio dalla legge, diversamente da quanto previsto per il termine di conclusione del procedimento, e la sua inosservanza comporta solo la perdita degli effetti della domanda proposta con il ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ., tra cui quello interruttivo della prescrizione, senza determinare improcedibilità della successiva azione di merito”. Per quanto riguarda la mediazione, la stessa Cassazione ha precisato che “con riferimento alla mediazione, nessuna preclusione processuale è stabilita dalla legge in relazione al tempo di introduzione del giudizio di merito successivo al suo esperimento, né tale preclusione può essere individuata giudizialmente praeter legem a limitazione dell’accesso alla tutela giurisdizionale”. L’acquisizione delle risultanze tecniche Un aspetto di fondamentale importanza riguarda l’acquisizione nel giudizio di merito delle risultanze tecniche emerse durante la mediazione o l’accertamento tecnico preventivo. La giurisprudenza ha stabilito principi chiari in materia, come evidenziato dal Tribunale di Ravenna: “la CTU espletata nel procedimento di cui all’art. 696-bis c.p.c., acquisita ad istanza di parte attrice ex art. 696 bis, co. 5, c.p.c. e svolta nel contraddittorio delle odierne parti deve ritenersi senz’altro utilizzabile”. La valutazione del danno e i criteri di liquidazione La mediazione sanitaria deve confrontarsi con la complessa questione della valutazione e liquidazione del danno alla persona. L’art. 7, comma 4, della Legge 24/2017 stabilisce che “il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private”. Questa previsione normativa ha introdotto criteri uniformi di liquidazione che dovrebbero facilitare anche la fase di mediazione, fornendo parametri oggettivi di riferimento per la quantificazione del danno. Le criticità applicative e le prospettive di riforma Una delle principali criticità del sistema riguarda la necessità di una formazione specialistica adeguata per tutti gli operatori coinvolti nei procedimenti di mediazione sanitaria. La complessità tecnica delle materie richiede competenze specifiche non solo in ambito medico-legale, ma anche nella gestione delle dinamiche conciliative in un settore così delicato. La durata dei procedimenti e l’efficacia conciliativa La prassi applicativa evidenzia come la mediazione sanitaria presenti tassi di successo inferiori rispetto ad altri settori, principalmente a causa della complessità tecnica delle questioni e della difficoltà di pervenire a valutazioni condivise in tempi brevi. Questa problematica solleva interrogativi sull’effettiva utilità dello strumento in un settore così specialistico. Il coordinamento tra strumenti alternativi Il sistema di doppio filtro alternativo introdotto dalla Legge Gelli-Bianco, pur rappresentando un’innovazione significativa, presenta alcune criticità applicative. La Corte d’Appello di Perugia ha chiarito che “l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. può essere legittimamente esperito anche successivamente al procedimento di mediazione obbligatoria conclusosi con esito negativo, non configurandosi alcuna carenza di interesse ad agire”. Questa possibilità di cumulo tra i due strumenti, pur legittima, può comportare un allungamento dei tempi complessivi di definizione delle controversie, contraddicendo in parte le finalità deflattive del contenzioso. Conclusioni e prospettive future La mediazione in materia di responsabilità medica e sanitaria rappresenta uno degli ambiti più complessi e sfidanti dell’intero sistema di giustizia alternativa. La specificità tecnica delle controversie, unita alla necessità di accertamenti specialistici approfonditi, rende questo settore particolarmente difficile da gestire attraverso gli strumenti tradizionali della mediazione. Il ruolo delle consulenze tecniche d’ufficio emerge come elemento cruciale non solo per la risoluzione delle controversie, ma anche per garantire la continuità valutativa tra le diverse fasi processuali. La possibilità di utilizzare le risultanze tecniche dell’accertamento tecnico preventivo nei successivi giudizi di merito rappresenta un elemento di razionalizzazione del sistema che dovrebbe essere ulteriormente valorizzato. Le prospettive future del settore sembrano orientate verso una sempre maggiore specializzazione degli operatori e un perfezionamento degli strumenti tecnici a disposizione. La formazione specifica dei mediatori e dei consulenti tecnici in ambito sanitario rappresenta una priorità per migliorare l’efficacia del sistema. Inoltre, l’evoluzione tecnologica e l’introduzione di strumenti digitali per la gestione della documentazione medica potrebbero contribuire a superare alcune delle attuali criticità legate ai tempi e alla complessità delle valutazioni tecniche. Il sistema introdotto dalla Legge Gelli-Bianco, pur presentando alcune criticità applicative, rappresenta un tentativo significativo di adattare gli strumenti di giustizia alternativa alle specificità del settore sanitario. L’esperienza applicativa dei prossimi anni sarà determinante per valutare l’efficacia di questo modello e per individuare eventuali correttivi normativi necessari per ottimizzarne il funzionamento. La sfida principale rimane quella di conciliare l’esigenza di deflazione del contenzioso con la necessità di garantire una tutela effettiva dei diritti dei pazienti danneggiati, attraverso strumenti che siano al contempo rapidi, economici e tecnicamente affidabili. In questo contesto, il ruolo delle consulenze tecniche d’ufficio continuerà a essere centrale, richiedendo un costante aggiornamento delle competenze e una sempre maggiore specializzazione degli operatori del settore.

1.Il quadro normativo di riferimento 1.1 La Disciplina dell’Art. 11 del D.Lgs. 28/2010 La disciplina del verbale di mediazione trova il suo fondamento nell’art. 11 del D.Lgs. 28/2010, che stabilisce i requisiti formali e sostanziali per la conclusione del procedimento. La norma distingue chiaramente tra due ipotesi: il raggiungimento dell’accordo di conciliazione e la mancata conciliazione, prevedendo per ciascuna modalità specifiche di verbalizzazione. Quando è raggiunto un accordo di conciliazione, il comma 1 stabilisce che “il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo”. Questa formulazione evidenzia la natura bipartita del documento conclusivo: da un lato il verbale propriamente detto, redatto dal mediatore, dall’altro l’accordo di conciliazione, che costituisce l’espressione della volontà negoziale delle parti. 1.2 Gli elementi essenziali del verbale Il comma 4 dell’art. 11 stabilisce che “il verbale conclusivo della mediazione, al quale è allegato l’eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore”. Questa previsione identifica i soggetti tenuti alla sottoscrizione e attribuisce al mediatore il compito di certificare “l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere”. Il verbale deve inoltre dare atto “della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti”. Questa previsione assume particolare rilevanza per la valutazione della regolarità del procedimento e per l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa. 2. La struttura del Verbale di mediazione 2.1 Gli elementi identificativi Il verbale deve contenere tutti gli elementi necessari per l’identificazione del procedimento e dei soggetti coinvolti. Come evidenziato dalla giurisprudenza, il documento deve indicare “il numero progressivo documento, il luogo, la data, l’ora dell’incontro conclusivo, l’identità dei partecipanti, del mediatore con relativo organismo di appartenenza, delle parti, dei loro consulenti se intervenuti”, come precisato dal Tribunale di Lecce nella sentenza n. 951 del 2022. 2.2 La distinzione tra Verbale e Accordo Un aspetto fondamentale evidenziato dalla giurisprudenza riguarda la distinzione tra il verbale di mediazione e l’accordo di conciliazione. Il Tribunale di Palermo, nella sentenza n. 3104 del 2024, ha chiarito che “processo verbale e accordo amichevole costituiscono atti separati anche se strettamente connessi”. La Corte ha precisato che “una cosa è perciò il verbale di conciliazione, che è atto del mediatore da lui redatto anche in caso di esito negativo, e altra cosa è l’accordo conciliativo che è redatto dalle parti direttamente o tramite il proprio legale (il sistema delle sottoscrizioni ne è il chiaro indice), non dal mediatore, mentre a quest’ultimo spetta il compito di verificare che quanto le parti abbiano dichiarato nell’accordo corrisponda effettivamente alle volontà da loro espresse nella fase negoziale e certificare nel verbale l’avvenuto accordo”. 3. I requisiti formali della sottoscrizione 3.1 La sottoscrizione delle Parti La sottoscrizione del verbale da parte di tutti i soggetti coinvolti costituisce elemento essenziale per la validità del documento. La Corte d’Appello di Napoli, nella sentenza n. 420 del 2022, ha stabilito che “il processo verbale di mediazione deve essere redatto dal mediatore designato anche quando la procedura si conclude senza l’accordo e deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere”. La Corte ha precisato che “il documento in oggetto risulta apparentemente sottoscritto soltanto dal procuratore costituito della parte istante (banca appellante) mentre è del tutto privo della sottoscrizione del mediatore e conseguentemente della certificazione dell’autografia della firma della parte oltre che del deposito presso la segreteria dell’organismo. Tali rilievi consentono di ritenere inesistente il verbale di mediazione prodotto”. 3.2 La certificazione del mediatore Il mediatore assume un ruolo cruciale nella certificazione delle sottoscrizioni. L’art. 11, comma 4 stabilisce che il mediatore “certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere”. Questa previsione attribuisce al mediatore una funzione quasi-notarile limitatamente alla certificazione delle sottoscrizioni. 3.3 Le problematiche della rappresentanza Una questione particolarmente delicata riguarda la partecipazione alla mediazione tramite rappresentante. La Corte d’Appello di Torino, nella sentenza n. 1036 del 2024, ha chiarito che “quando la parte sceglie di farsi rappresentare da un terzo nell’attività di mediazione, deve conferire a quest’ultimo tale potere mediante una procura sostanziale che gli consenta di disporre dei diritti sostanziali oggetto della mediazione, non essendo sufficiente il semplice mandato alle liti, nemmeno se contenente il potere di transigere”. Tuttavia, la Corte d’Appello di Catania, nella sentenza n. 1593 del 2024, ha adottato un orientamento più flessibile, stabilendo che “la validità della rappresentanza nella procedura di mediazione obbligatoria non richiede necessariamente il conferimento di procura notarile o autenticata da notaio, essendo sufficiente una delega scritta che attribuisca al rappresentante i poteri necessari per la composizione della controversia e per disporre dei diritti sostanziali oggetto della mediazione”. 4. La mediazione telematica e i requisiti digitali 4.1 La disciplina dell’Art. 8-bis L’art. 8-bis del D.Lgs. 28/2010 disciplina specificamente la mediazione in modalità telematica, stabilendo che “quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale”. La norma prevede che “a conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo per l’apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore”. 4.2 Le problematiche della firma digitale Il Tribunale di Salerno, nella sentenza n. 2712 del 2025, ha evidenziato le problematiche connesse alla sottoscrizione digitale, stabilendo che “la sottoscrizione costituisce elemento necessario del verbale di mediazione e, qualora la parte sia sprovvista della dotazione tecnica per sottoscrivere digitalmente, deve conferire specifica procura al legale delegandolo alla firma, con espressa indicazione a verbale di tale circostanza”. Il Tribunale ha precisato che “il verbale di mediazione risulta invalido quando manchi la sottoscrizione di una delle parti senza che sia dato atto della mancanza di strumenti di sottoscrizione digitale e dell’eventuale delega alla firma conferita al legale”. 5. Il contenuto del Verbale: aspetti sostanziali 5.1 La verbalizzazione delle dichiarazioni Un aspetto delicato riguarda il contenuto delle dichiarazioni da riportare nel verbale. La Corte d’Appello di Bologna, nella sentenza n. 2216 del 2024, ha chiarito che “il contenuto del verbale di mediazione che riporta i cosiddetti ‘punti di accordo’ individuati dalle parti durante il procedimento di mediazione è soggetto al principio di riservatezza e al divieto di utilizzo in giudizio sanciti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo numero 28 del 2010, salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale le informazioni provengono”. 5.2 Il principio di riservatezza L’art. 9 del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che “chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo”. Questo principio influenza direttamente la redazione del verbale, poiché il mediatore deve bilanciare l’esigenza di documentare adeguatamente lo svolgimento del procedimento con il rispetto degli obblighi di riservatezza. 6. I Verbali intermedi e la conclusione del procedimento 6.1 La distinzione tra Verbali intermedi e finali Il Tribunale di Vibo Valentia, nella sentenza n. 437 del 2025, ha chiarito la distinzione tra verbali intermedi e verbali conclusivi, stabilendo che “il verbale finale di mediazione costituisce il documento che certifica la conclusione dell’avviato procedimento di mediazione senza possibilità di rinvii o ulteriori fasi intermedie e attesta in via definitiva il raggiungimento dell’accordo ovvero il mancato raggiungimento dello stesso in caso di esito negativo della mediazione”. Il Tribunale ha precisato che “quando una delle parti si rifiuti di sottoscrivere l’accordo conciliativo nella seduta finale dopo aver verificato il contenuto del verbale precedentemente redatto, solo il verbale negativo di mediazione può dirsi definitivo, mentre il precedente verbale mantiene valore interlocutorio”. 6.2 Gli accordi condizionati La Corte d’Appello di Roma, nella sentenza n. 7272 del 2024, ha affrontato la questione degli accordi condizionati, stabilendo che “l’accordo di conciliazione raggiunto in sede di mediazione civile e commerciale ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 si considera perfezionato e vincolante tra le parti quando risulti sottoscritto dai soggetti interessati, dai rispettivi difensori e dal mediatore, anche qualora sia previsto un rinvio per il completamento delle formalità necessarie alla trascrivibilità dell’atto”. 7. Gli obblighi del mediatore nella redazione 7.1 I doveri di controllo L’art. 14 del D.Lgs. 28/2010 stabilisce specifici obblighi per il mediatore, tra cui quello di “formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative”. Questo obbligo si estende anche alla fase di redazione del verbale, dove il mediatore deve verificare la conformità dell’accordo raggiunto ai principi di ordine pubblico. 7.2 La certificazione di conformità Quando l’accordo acquisisce efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 28/2010, gli avvocati che assistono le parti “attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico”. Tuttavia, anche quando non tutte le parti sono assistite da avvocati, il mediatore mantiene un dovere di controllo sulla liceità dell’accordo. 8. Le conseguenze dei vizi del Verbale 8.1 La nullità del Verbale La giurisprudenza ha chiarito che i vizi nella redazione del verbale possono comportare conseguenze gravi. Il Tribunale di Patti, nella sentenza n. 1004 del 2024, ha stabilito che “la regolare convocazione delle parti al procedimento di mediazione costituisce presupposto essenziale per la validità della procedura, sicché la sola dichiarazione del mediatore circa l’avvenuta comunicazione dell’invito alle parti, contenuta nel verbale di mediazione, non risulta sufficiente a dimostrare l’effettiva e regolare convocazione in difetto di allegazione al verbale stesso della prova documentale della convocazione”. 8.2 L’inesistenza del Verbale Nei casi più gravi, i vizi possono comportare l’inesistenza del verbale. Come evidenziato dalla Corte d’Appello di Napoli, “tali rilievi consentono di ritenere inesistente il verbale di mediazione prodotto dalla banca appellante che, per ciò stesso, non ha fornito la prova dell’avvenuto svolgimento della mediazione”. 9. Le cautele procedurali per il mediatore 9.1 La verifica dei poteri di rappresentanza L’art. 8, comma 4 stabilisce che “ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”. Questa previsione impone al mediatore un dovere di verifica attiva dei poteri di rappresentanza, particolarmente importante quando la mediazione coinvolga soggetti diversi dalle persone fisiche o quando le parti si facciano rappresentare. 9.2 La documentazione della partecipazione Il mediatore deve documentare accuratamente la partecipazione al procedimento. Come stabilito dall’art. 11, il verbale deve dare atto “della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti”. Questa documentazione assume particolare rilevanza per l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa. 9.3 La gestione delle assenze Quando una parte non si presenta agli incontri, il mediatore deve verificare la regolarità della convocazione e documentare adeguatamente l’assenza. La giurisprudenza ha chiarito che non è sufficiente la mera dichiarazione del mediatore, ma occorre allegare al verbale la documentazione comprovante l’avvenuta convocazione. 10. I profili di responsabilità del mediatore 10.1 La responsabilità per vizi del Verbale Il mediatore può incorrere in responsabilità per i vizi nella redazione del verbale, particolarmente quando tali vizi compromettano la validità del procedimento o l’efficacia dell’accordo raggiunto. La responsabilità può configurarsi sia nei confronti delle parti che dell’organismo di mediazione. 10.2 Gli obblighi assicurativi La normativa prevede specifici obblighi assicurativi per i mediatori, che devono essere adeguatamente coperti per i danni derivanti dall’esercizio della loro attività, inclusi quelli derivanti da errori nella redazione del verbale. 11. Le specificità per tipologie di controversie 11.1 Le controversie immobiliari Quando l’accordo di mediazione ha per oggetto diritti reali immobiliari, il Tribunale di Latina, nella sentenza n. 388 del 2025, ha chiarito che “il verbale di mediazione sottoscritto dalle parti, dai rispettivi procuratori e dal mediatore non costituisce titolo idoneo alla trascrizione nei registri immobiliari quando manchi l’autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. 11.2 Le controversie condominiali Nelle controversie condominiali, l’art. 5-ter del D.Lgs. 28/2010 prevede che “il verbale al quale è allegato l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale”. Questa previsione richiede particolare attenzione nella redazione del verbale, che deve contenere tutti gli elementi necessari per la valutazione assembleare. Conclusioni e raccomandazioni operative La redazione del verbale di mediazione richiede particolare attenzione e competenza tecnica da parte del mediatore. I principali elementi cui prestare attenzione sono: Elementi formali essenziali: Il verbale deve contenere tutti gli elementi identificativi del procedimento, delle parti e del mediatore, con indicazione precisa di data, luogo e modalità di svolgimento degli incontri. Sottoscrizioni: Particolare cura deve essere prestata alla raccolta delle sottoscrizioni di tutti i soggetti tenuti, con certificazione dell’autografia da parte del mediatore o annotazione dell’impossibilità di sottoscrivere. Distinzione tra verbale e accordo: Deve essere mantenuta la distinzione tra il verbale, atto del mediatore, e l’accordo di conciliazione, espressione della volontà delle parti. Rispetto della riservatezza: Il contenuto del verbale deve rispettare gli obblighi di riservatezza, evitando di riportare dichiarazioni o informazioni che potrebbero essere utilizzate impropriamente in un eventuale giudizio. Documentazione della partecipazione: Deve essere accuratamente documentata la partecipazione o l’assenza delle parti, con allegazione della prova dell’avvenuta convocazione. Controllo di liceità: Il mediatore deve verificare che l’accordo raggiunto rispetti i limiti dell’ordine pubblico e delle norme imperative. Gestione della rappresentanza: Devono essere verificati e documentati i poteri di rappresentanza, particolarmente nelle mediazioni telematiche. La corretta redazione del verbale di mediazione rappresenta un elemento cruciale per l’efficacia dell’intero procedimento e richiede una formazione specifica e un aggiornamento costante da parte dei mediatori, considerata l’evoluzione continua della normativa e della giurisprudenza di settore.

Il quadro normativo: L’intersezione tra mediazione obbligatoria e Superbonus La mediazione civile in materia condominiale trova il suo fondamento nell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, che include espressamente il “condominio” tra le materie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria. Questa previsione normativa ha acquisito una rilevanza particolare con l’introduzione del Superbonus 110%, disciplinato dall’art. 119 del D.L. 34/2020, che ha moltiplicato esponenzialmente le occasioni di conflitto all’interno dei condomini. Il nesso causale tra questi due istituti emerge chiaramente dalla natura stessa degli interventi agevolati dal Superbonus, che coinvolgono necessariamente le parti comuni degli edifici condominiali e richiedono deliberazioni assembleari che spesso generano contrasti tra i condomini. Come evidenziato dalla giurisprudenza, “gli interventi agevolabili con il superbonus 110%, essendo qualificati dall’art. 119, co. 13-ter del D.L. 34/2020 come ‘manutenzione straordinaria’, rimangono soggetti alla normativa del codice civile relativa alle decisioni assembleari sui lavori di straordinaria manutenzione”, come stabilito dal Tribunale di Ascoli Piceno nella sentenza n. 423 del 2024. Le tipologie di controversie generate dal Superbonus L’analisi della giurisprudenza più recente evidenzia come il Superbonus 110% abbia generato diverse tipologie di controversie condominiali, tutte soggette all’obbligo di mediazione preventiva: Controversie sulla validità delle delibere assembleari Una delle principali fonti di contenzioso riguarda la validità delle delibere assembleari che approvano gli interventi di efficientamento energetico. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9920 del 2024, ha chiarito che “la delibera assembleare condominiale che approva lavori di manutenzione straordinaria, ivi compresi gli interventi di efficientamento energetico agevolabili con il Superbonus 110%, è nulla quando non provvede contestualmente alla costituzione del fondo speciale previsto dall’art. 1135, comma 1, n. 4, del codice civile”. Questa problematica è emersa con particolare frequenza nella prassi applicativa, dove spesso le assemblee condominiali, attratte dalla prospettiva del “costo zero” promesso dal Superbonus, hanno approvato interventi senza considerare adeguatamente gli obblighi normativi previsti dal codice civile. Come evidenziato dal Tribunale di Roma, “l’obbligo di costituzione del fondo speciale sussiste anche quando l’assemblea conferisce all’amministratore un mandato incondizionato per la sottoscrizione di un contratto di appalto che comporta un effettivo impegno di spesa di considerevole importo, senza che sia stato stabilito alcunché con specifico riguardo alla cessione dei crediti o alle modalità di avvio delle relative procedure”. Controversie sui Diritti di proprietà esclusiva Un’altra categoria significativa di controversie riguarda l’incidenza degli interventi di efficientamento energetico sui diritti di proprietà esclusiva dei singoli condomini. La Corte d’Appello di Genova, nella sentenza n. 462 del 2025, ha stabilito che “la deliberazione assembleare che approva interventi comportanti l’apposizione del cappotto termico sulle facciate condominiali è radicalmente nulla quando determina una riduzione della superficie utile dei balconi di proprietà esclusiva dei condomini, anche se tale riduzione risulti quantitativamente limitata”. Questa pronuncia evidenzia come la disciplina speciale del Superbonus non possa derogare ai principi fondamentali del diritto condominiale, specificando che “la disciplina speciale di cui all’articolo 119 comma 9-bis del Decreto Legge 34/2020, che prevede maggioranze deliberative ridotte per l’approvazione degli interventi di efficientamento energetico, non può derogare al principio generale che richiede il consenso unanime dei proprietari interessati quando la deliberazione incide sui diritti di proprietà esclusiva”. Controversie sui rapporti con le imprese esecutrici Il Superbonus ha generato anche un significativo contenzioso nei rapporti tra condomini e imprese esecutrici, particolarmente in relazione ai meccanismi di cessione del credito e sconto in fattura. Il Tribunale di Reggio Emilia, nella sentenza n. 498 del 2025, ha chiarito che “l’interruzione dei lavori per carenza di liquidità dell’appaltatore dovuta a difficoltà nel cedere i crediti relativi al Superbonus non costituisce né una causa sopravvenuta non imputabile all’appaltatore medesimo, in quanto si tratta di eventualità prevedibile usando la diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., né una circostanza che impedisce definitivamente l’adempimento”. L’applicazione della mediazione obbligatoria nelle controversie del Superbonus La Procedibilità dell’Azione e l’Onere della Mediazione L’applicazione della mediazione obbligatoria alle controversie condominiali legate al Superbonus presenta alcune specificità procedurali rilevanti. Il Tribunale di Reggio Emilia, nella sentenza n. 581 del 2024, ha ribadito che “nelle controversie condominiali relative all’impugnazione di delibere assembleari ex art. 1137 c.c., la procedibilità dell’azione è subordinata all’introduzione della domanda di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis del D.lgs. 28/2010, presupposto inderogabile che, se omesso, comporta l’improcedibilità del giudizio”. Particolarmente interessante è la considerazione del Tribunale secondo cui “costituisce comportamento contraddittorio e incompatibile con l’azione giudiziaria promossa la successiva adesione del condomino ricorrente alle modalità di gestione dei lavori condominiali contestate, quale l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito nell’ambito del superbonus 110%”. La mediazione nei procedimenti monitori Un aspetto procedurale di particolare rilevanza riguarda l’applicazione della mediazione obbligatoria nei procedimenti monitori relativi a crediti condominiali connessi al Superbonus. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella sentenza n. 612 del 2025, ha chiarito che “nelle controversie condominiali soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo numero 28 del 2010, quando la pretesa creditoria viene azionata attraverso decreto ingiuntivo e successivamente si instaura il relativo giudizio di opposizione, l’onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta e non sull’opponente”. Come evidenziato dal Tribunale, “il mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte dell’opposto comporta la declaratoria di improcedibilità del giudizio per mancato avveramento della condizione di procedibilità prevista ex lege, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, poiché viene meno la pretesa sostanziale proposta in via monitoria”. Il ruolo dell’Amministratore di condominio nella mediazione L’art. 5-ter del D.Lgs. 28/2010 disciplina specificamente la legittimazione dell’amministratore di condominio nei procedimenti di mediazione, stabilendo che “l’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi”. Tuttavia, la norma prevede che “il verbale al quale è allegato l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile”. Questa previsione assume particolare rilevanza nelle controversie legate al Superbonus, dove spesso l’amministratore si trova a dover gestire situazioni complesse che coinvolgono rapporti con imprese esecutrici, cessioni di credito e problematiche tecniche di notevole complessità. Le problematiche specifiche della mediazione nelle controversie del Superbonus Le controversie legate al Superbonus presentano spesso un elevato grado di complessità tecnica che mal si concilia con i tempi tipici della mediazione. La valutazione della conformità degli interventi, l’analisi dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni fiscali e la verifica della corretta applicazione delle procedure di cessione del credito richiedono competenze specialistiche che spesso non sono immediatamente disponibili nel corso del procedimento di mediazione. La gestione delle controversie plurisoggettive Il Superbonus ha generato spesso controversie che coinvolgono una molteplicità di soggetti: condomini, amministratori, imprese esecutrici, professionisti incaricati, istituti di credito cessionari. La gestione di queste controversie plurisoggettive attraverso la mediazione presenta sfide procedurali significative, particolarmente in relazione alla necessaria partecipazione di tutti i soggetti interessati. La valutazione economica delle controversie Un aspetto particolarmente delicato riguarda la valutazione economica delle controversie legate al Superbonus. Come evidenziato dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 5468 del 2025, “nell’ambito dei contratti di progettazione e studio di fattibilità per l’accesso ai benefici del Superbonus 110%, la clausola penale che prevede il pagamento dei costi sostenuti per l’analisi energetica e lo sviluppo dei documenti progettuali trova applicazione quando il committente, pur in presenza di uno studio che attesti la fattibilità tecnica dell’intervento di riqualificazione energetica, decida di rinunciare alla realizzazione dei lavori per ragioni economiche legate agli elevati costi aggiuntivi non coperti dal beneficio fiscale”. L’evoluzione giurisprudenziale e le prospettive future L’analisi della giurisprudenza più recente evidenzia alcuni principi ormai consolidati nell’applicazione della mediazione alle controversie condominiali legate al Superbonus: -L’obbligatorietà della mediazione si applica a tutte le controversie condominiali, indipendentemente dalla loro connessione con il Superbonus, come confermato dal Tribunale di Verona nella sentenza n. 1392 del 2024. -La disciplina speciale del Superbonus non deroga ai principi generali del diritto condominiale e processuale, come chiarito dalla Corte d’Appello di Genova. -La complessità tecnica delle controversie non esonera dall’obbligo di mediazione, ma può influenzare l’esito del procedimento. Le criticità applicative emergenti La prassi applicativa ha evidenziato alcune criticità specifiche: -Tempi di mediazione inadeguati rispetto alla complessità delle questioni tecniche -Difficoltà nella gestione delle controversie plurisoggettive -Problemi di coordinamento tra mediazione e altri strumenti di tutela Le prospettive di riforma L’esperienza maturata con le controversie del Superbonus suggerisce la necessità di alcuni interventi normativi: -Specializzazione dei mediatori in materia condominiale e di efficientamento energetico -Adeguamento dei tempi del procedimento di mediazione per le controversie tecnicamente complesse -Coordinamento con altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie Conclusioni: un nesso causale destinato a consolidarsi Il nesso causale tra mediazione civile in materia condominiale e Superbonus 110% rappresenta un fenomeno destinato a consolidarsi e ad evolversi. L’introduzione di strumenti di incentivazione fiscale per l’efficientamento energetico ha generato un incremento significativo del contenzioso condominiale, rendendo la mediazione obbligatoria uno strumento sempre più centrale nella gestione di queste controversie. La giurisprudenza ha chiarito che la disciplina speciale del Superbonus non deroga ai principi generali della mediazione obbligatoria, confermando l’applicabilità dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 a tutte le controversie condominiali, indipendentemente dalla loro connessione con gli incentivi fiscali. L’evoluzione di questo settore richiederà probabilmente un adeguamento degli strumenti di mediazione alle specificità delle controversie legate all’efficientamento energetico, con particolare attenzione alla formazione specialistica degli operatori e all’adeguamento dei tempi procedimentali alle esigenze di approfondimento tecnico che queste controversie richiedono. Il futuro della mediazione condominiale sarà inevitabilmente influenzato dall’evoluzione delle politiche di incentivazione per l’efficientamento energetico, rendendo necessario un costante aggiornamento degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie per garantire la loro efficacia in un settore in continua evoluzione. Il Conciliatore-rivista redatta e curata da InMedialex.

Il Quadro normativo In Italia, la mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di successioni ereditarie, ai sensi del D.Lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 69/2013. Prima di avviare una causa in tribunale, è necessario esperire un tentativo di mediazione presso un organismo accreditato. Tipologie di controversie successorie mediabili Le principali questioni che possono essere oggetto di mediazione includono: - Divisione ereditaria tra coeredi. - Impugnazione del testamento per vizi di forma o capacità. - Riduzione di donazioni lesive della legittima. - Collazione e reintegrazione. - Questioni relative alla gestione dei beni ereditari. - Disaccordi sulla nomina dell’esecutore testamentario o dell’amministratore dell’eredità. Vantaggi della Mediazione in Ambito Successorio -Riduzione dei tempi e dei costi La mediazione consente di evitare lunghi e costosi procedimenti giudiziari, spesso caratterizzati da una durata pluriennale. -Preservazione dei rapporti familiari Il metodo partecipativo e riservato della mediazione aiuta a contenere l’escalation del conflitto, favorendo soluzioni conciliative e relazioni più stabili tra gli eredi. -Flessibilità e creatività delle soluzioni A differenza della sentenza giudiziale, la mediazione consente soluzioni personalizzate, che tengano conto delle esigenze affettive ed economiche delle parti. -Riservatezza Le parti possono affrontare tematiche delicate in un contesto protetto, senza esposizione pubblica. Il Ruolo del Mediatore nelle Successioni Il mediatore, in ambito successorio, deve possedere competenze multidisciplinari: - Giuridiche , per comprendere la struttura della successione e i diritti dei legittimari. - Psico-relazionali , per gestire le tensioni emotive e i rapporti familiari deteriorati. - Economico-patrimoniali , per facilitare la suddivisione di beni mobili, immobili e attività societarie. Il mediatore facilita la comunicazione tra le parti, identifica gli interessi comuni e supporta la costruzione di soluzioni condivise, anche con l’ausilio di consulenti tecnici o notarili. Ruolo dell’Avvocato del Cliente L’avvocato che assiste un erede in mediazione deve: - Preparare una strategia negoziale basata su un’attenta analisi patrimoniale. - Informare il cliente su diritti e limiti legali. - Favorire un approccio cooperativo, pur salvaguardando gli interessi del proprio assistito. Aspetti operativi e Best Practices - Predisposizione di un inventario patrimoniale chiaro e condiviso. - Valutazioni estimative affidate a periti di fiducia comuni o terzi. - Utilizzo di incontri separati (caucus) per gestire le tensioni più forti. - Formalizzazione dell’accordo di divisione con l’intervento di un notaio ove necessario. Modello operativo per il primo incontro con i coeredi nella Mediazione successoria Preparazione dell’incontro Prima dell’incontro, è fondamentale raccogliere tutte le informazioni rilevanti e organizzare il lavoro in modo che l’incontro sia produttivo. Fasi preparatorie: - Accoglienza e breve introduzione: Spiegare agli eredi il processo di mediazione e i benefici del risolvere la questione senza ricorrere a un contenzioso legale. - Verifica dell’autorizzazione degli avvocati: Accertarsi che tutti i rappresentanti legali siano presenti o abbiano delegato un loro rappresentante. - Documentazione preliminare: Richiedere un inventario dei beni, testamenti, contratti di donazione, ed eventuali accordi preesistenti. Se disponibile, il mediatore dovrà raccogliere i documenti necessari (ad esempio, una lista delle proprietà immobiliari e mobiliari, i bilanci bancari, ecc.). - Controllo delle aspettative: Chiedere alle parti di chiarire brevemente le loro aspettative e desideri, in modo da indirizzare l’incontro in modo efficace. Introduzione e creazione dell’ambiente collaborativo - Spiegazione del ruolo del mediatore: Il mediatore deve spiegare chiaramente che non è un giudice e che il suo obiettivo è facilitare la comunicazione e trovare soluzioni amichevoli che soddisfino tutte le parti. - Stabilire le regole di condotta: Concordare alcune linee guida per l’incontro, come il rispetto reciproco, l’ascolto attivo, la riservatezza, e l’obbligo di evitare interruzioni. - Dividere l'incontro in fasi: Chiarire che la mediazione si svolgerà in diverse fasi: introduzione, discussione delle problematiche, brainstorming di possibili soluzioni, e redazione dell’accordo. Discussione dei conflitti e identificazione degli interessi - Identificare le aree di conflitto: Chiedere a ciascun erede di esprimere i propri punti di vista riguardo le problematiche che hanno portato al conflitto. Ogni parte dovrebbe avere spazio per esprimersi senza interruzioni. - Analisi dei motivi dietro al conflitto: Il mediatore deve aiutare le parti a distinguere tra le posizioni e gli interessi. Ad esempio, se un erede chiede una specifica proprietà, potrebbe esserci un interesse sottostante legato a motivazioni affettive piuttosto che puramente patrimoniali. - Ricerca di punti di contatto: Durante questa fase, il mediatore facilita il dialogo, cercando di identificare eventuali punti di accordo o possibili compromessi tra le parti. Proposta di soluzioni e generazione di opzioni - Brainstorming delle soluzioni: Una volta chiariti i conflitti principali, il mediatore guida le parti nella ricerca di soluzioni possibili, incoraggiando la creatività e la collaborazione. Le soluzioni potrebbero riguardare la divisione dei beni, l’affitto o la vendita di alcuni beni immobiliari, o altre soluzioni economiche e patrimoniali. - Assistenza nella valutazione delle opzioni: Fornire supporto nella valutazione delle soluzioni proposte, magari con l’aiuto di consulenti esterni (esperti, notai, commercialisti) per questioni tecniche o di valutazione patrimoniale. Redazione dell'accordo e chiusura - Formalizzazione dell'accordo: Quando le parti giungono a una soluzione comune, il mediatore può procedere con la stesura di un verbale di mediazione, che sarà firmato dalle parti. Se l’accordo riguarda la divisione di beni immobili, sarà necessario coinvolgere un notaio per la stesura ufficiale. - Revisione dell'accordo da parte degli avvocati: Gli avvocati delle parti dovranno verificare che l’accordo sia conforme alle normative legali e tuteli adeguatamente i diritti di ciascun erede. - Accordo definitivo: Una volta verificato e firmato, l’accordo di mediazione diventerà vincolante. Questo modello operativo serve come guida pratica per i professionisti che intendono affrontare una mediazione successoria. La chiave per un incontro efficace è creare un ambiente di collaborazione, facilitare una comunicazione chiara e rispettosa, e trovare soluzioni che rispondano ai bisogni emotivi ed economici di ciascun erede. Conclusione La mediazione rappresenta uno strumento fondamentale nella gestione delle controversie ereditarie. La sua efficacia risiede nella capacità di coniugare competenze tecniche e sensibilità relazionale. Per i professionisti del diritto, la mediazione offre l’opportunità di guidare i clienti verso soluzioni sostenibili, tutelanti e spesso più soddisfacenti rispetto al contenzioso. Una gestione attenta, collaborativa e personalizzata delle liti successorie può trasformare un momento critico in un’occasione di ricomposizione familiare e patrimoniale.

Il Quadro normativo in Italia La professione del mediatore è regolata dal Decreto Legislativo n. 28/2010 e dal Decreto Ministeriale n. 180/2010, che stabiliscono i requisiti per esercitare la funzione nell’ambito della mediazione civile e commerciale. Requisiti principali: - Titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale o, in alternativa, iscrizione a un ordine o collegio professionale. - Partecipazione a un corso di formazione iniziale di almeno 50 ore, erogato da un ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia. - Superamento di una prova finale teorico-pratica. - Iscrizione presso un Organismo di Mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia. Formazione iniziale Il corso base di mediazione prevede: - Moduli teorici (normativa ADR, tecniche di comunicazione, principi della mediazione, deontologia). - Esercitazioni pratiche e simulazioni di casi. - Valutazione delle capacità negoziali e di gestione del conflitto. È importante scegliere un ente di formazione con docenti esperti e con un approccio didattico pratico e interattivo. Aggiornamento Professionale Per mantenere la qualifica, il mediatore è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento di almeno 18 ore ogni due anni, sempre presso enti accreditati. La formazione continua è fondamentale per affinare le competenze, aggiornarsi sulle novità normative e approfondire le tecniche negoziali. Competenze del Mediatore Competenze giuridiche Conoscenza del diritto civile, commerciale, societario e delle discipline specifiche legate alle materie oggetto di mediazione. Competenze relazionali Capacità di ascolto attivo, empatia, gestione delle emozioni, comunicazione non violenta e assertività. Tecniche di negoziazione e gestione del conflitto Conoscenze approfondite delle dinamiche conflittuali e delle strategie per facilitare accordi soddisfacenti per tutte le parti. Neutralità e imparzialità Il mediatore non prende decisioni né propone soluzioni vincolanti, ma assiste le parti nel trovare autonomamente un’intesa. Competenze organizzative Gestione efficace degli incontri, predisposizione di verbali, coordinamento con le parti e con i loro legali. Specializzazioni del Mediatore Oltre alla mediazione civile e commerciale, è possibile acquisire competenze specifiche in altri ambiti: - Mediazione familiare (richiede una formazione specialistica biennale riconosciuta ai sensi della legge n. 4/2013). - Mediazione interculturale (operativa in contesti scolastici, sanitari, sociali e penitenziari). Certificazioni e riconoscimenti - Iscrizione agli elenchi dei mediatori civili e commerciali presso il Ministero della Giustizia. - Eventuali attestazioni rilasciate da enti professionali o associazioni di categoria. Conclusioni Diventare mediatore richiede un percorso formativo rigoroso e un aggiornamento costante. Tuttavia, la mediazione rappresenta una prospettiva professionale stimolante e ricca di opportunità, soprattutto per chi possiede una forte vocazione alla gestione costruttiva dei conflitti. Investire nella propria formazione come mediatore significa contribuire a una cultura della pace e del dialogo, sempre più richiesta nella società e nel mondo giuridico contemporaneo.

Contesto del ricorso Nel 2024, il Codacons aveva impugnato il suddetto decreto ministeriale, sostenendo che le nuove disposizioni avrebbero comportato un sensibile aumento dei costi per le parti coinvolte nella mediazione civile. In particolare, l'associazione contestava la soppressione del consenso ad entrare in mediazione, che, secondo la normativa precedente, permetteva alle parti di optare per l'uscita dalla procedura senza costi aggiuntivi. La riforma, nota come Riforma Cartabia, ha invece introdotto l'obbligo per il mediatore di tentare il raggiungimento dell'accordo già nel corso del primo incontro, con conseguente incremento dei costi per le parti. Decisione del TAR Il TAR del Lazio ha ritenuto infondato il ricorso del Codacons, affermando che le nuove disposizioni non impediscono in alcun modo alle parti processuali il diritto di accesso al sistema giudiziario. Il Collegio giudicante ha sottolineato che le previsioni normative contestate sono coerenti con lo spirito della riforma della mediazione e prive di vizi di incostituzionalità, in quanto mirano a un generale rafforzamento dell'istituto e della professionalità dei mediatori . Inoltre, il TAR ha respinto la censura di illegittimità costituzionale dell'articolo 5 del d.lgs. N. 28/2010 e ha ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, poiché la nuova conformazione dell'istituto della mediazione civile risponde alle esigenze della normativa UE, offrendo una soluzione conveniente e rapida per comporre le controversie in materia civile e commerciale . Valutazioni sulla mediazione civile Il TAR ha definito la mediazione civile come uno strumento effettivo di composizione e ausilio delle controversie private, evidenziando come i mediatori siano ormai divenuti elementi indispensabili per fini deflativi e per il buon funzionamento del sistema giustizia. La mediazione non rappresenta un ostacolo al diritto di difesa, ma costituisce un momento dialettico serio e ponderato tra le parti contendenti, durante il quale queste ultime possono trovare un accordo senza precludere la strada giudiziale . La previsione della corresponsione delle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro, in aggiunta al costo di avvio della procedura e indipendentemente dal raggiungimento dell'accordo, persegue proprio l'obiettivo di assicurare l'effettività e l'utilità dell'istituto. Il TAR ha rilevato che i vecchi importi previsti dal precedente decreto ministeriale non erano mai stati aggiornati e che la quantificazione delle spese per la mediazione è proporzionata al valore della lite . Conclusioni La sentenza del TAR del Lazio conferma la legittimità delle nuove disposizioni sui costi della mediazione civile introdotte dalla Riforma Cartabia, respingendo le contestazioni del Codacons. Questa decisione sottolinea l'importanza attribuita alla mediazione come strumento efficace per la risoluzione delle controversie civili e commerciali, in linea con le direttive europee e con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario italiano .

Numero di Crediti Formativi Gli avvocati iscritti all'albo devono conseguire 15 crediti formativi annuali, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie: -Deontologia ed etica professionale -Ordinamento e previdenza forense I restanti crediti possono essere acquisiti in discipline giuridiche di interesse specifico per la professione forense. Modalità di Acquisizione dei Crediti L'aggiornamento professionale può avvenire attraverso diverse modalità, tra cui: -Eventi in presenza, organizzati da Ordini Forensi, Università e associazioni accreditate. -Formazione a distanza (FAD), che include webinar, e-learning e corsi accreditati online. -Pubblicazioni scientifiche e relazioni in convegni giuridici. -Attività di docenza in corsi di formazione e aggiornamento giuridico. Esenzioni e riduzioni Alcune categorie di professionisti possono beneficiare di esenzioni o riduzioni nell'obbligo formativo, tra cui: -Avvocati con più di 25 anni di iscrizione all'Albo, che hanno un obbligo ridotto. -Avvocati in congedo per maternità, paternità o gravi motivi di salute. -Professionisti che ricoprono incarichi istituzionali, come magistrati o parlamentari. Controlli e Sanzioni Il rispetto dell'obbligo formativo è soggetto a controlli da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza. Il mancato adempimento può comportare sanzioni disciplinari, che vanno dall'ammonimento fino alla sospensione dall'esercizio della professione nei casi più gravi. Conclusioni L'obbligo formativo per gli avvocati nel 2025 rappresenta un'opportunità per migliorare le competenze e mantenere un alto livello di preparazione professionale. L'evoluzione normativa e le nuove sfide del settore giuridico rendono la formazione continua un elemento essenziale per garantire un servizio di qualità ai cittadini e alle imprese. Gli avvocati sono quindi chiamati a pianificare con attenzione il proprio aggiornamento professionale, sfruttando le diverse modalità offerte dal sistema formativo per adempiere agli obblighi e accrescere la propria professionalità.
