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Mediazione: articoli, pubblicazioni e notizie

Il nostro obiettivo è fornire uno strumento completo per comprendere l'evoluzione della disciplina e le interpretazioni giurisprudenziali che influenzano il settore. Che tu sia un avvocato, un mediatore o un appassionato di diritto, questa sezione è nata per esplorare ogni aspetto della mediazione civile con chiarezza e rigore tecnico.
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Qui troverete una risorsa completa di articoli specializzati, aggiornamenti normativi, interpretazioni giurisprudenziali e guide pratiche sui principali aspetti della mediazione civile. La nostra missione è offrire uno strumento approfondito e dettagliato che supporti i professionisti nel comprendere a fondo la normativa e le implicazioni legali della mediazione civile.

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Autore: Il Conciliatore-rivista redatta e curata da InMediLex 21 ottobre 2025
Il quadro normativo di riferimento: un sistema di doppio filtro La disciplina della mediazione in ambito sanitario trova il suo fondamento nell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, che include espressamente il “risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria” tra le materie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria. Tuttavia, il vero punto di svolta normativo si è avuto con l’introduzione della Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), che ha creato un sistema di doppio filtro alternativo particolarmente innovativo. L’art. 8 della Legge 24/2017 stabilisce infatti che “chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente”, precisando però che “è fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”. Questa previsione normativa ha introdotto un meccanismo di alternatività tra due strumenti processuali profondamente diversi: l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. e la mediazione civile. Come chiarito dalla Cassazione civile nella recente ordinanza n. 15466 del 2025, “la mediazione e l’accertamento tecnico preventivo hanno natura giuridica diversa, essendo la prima un procedimento stragiudiziale mentre il secondo costituisce un giudizio conservativo, sicché non può affermarsi che la mediazione abbia a presupposto procedimentale l’accertamento tecnico preventivo”. Le peculiarità procedurali della mediazione sanitaria La mediazione in materia di responsabilità medica presenta caratteristiche procedurali uniche che la distinguono nettamente da altri settori. La complessità tecnica delle questioni mediche richiede infatti un approccio specialistico che spesso si scontra con i tempi e le modalità tipiche del procedimento di mediazione. La giurisprudenza ha chiarito che il concetto di “responsabilità medica” deve essere interpretato in senso ampio, ricomprendendo “tutte le controversie che hanno ad oggetto il rapporto tra medico e paziente (contratto sociale) e quelle tra struttura sanitaria e paziente (contratto atipico di spedalità)”, come evidenziato dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 9133 del 2024. Un aspetto particolarmente rilevante riguarda l’applicazione dell’obbligo di mediazione alle domande di rivalsa. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16605 del 2024, ha stabilito che “nelle controversie in materia di responsabilità medica, la mediazione costituisce condizione di procedibilità obbligatoria per tutte le domande, incluse quelle di rivalsa proposte dalla struttura sanitaria nei confronti dei medici operanti presso la stessa, non potendo tale condizione sussistere esclusivamente per la domanda del danneggiato e non anche per l’azione di regresso della struttura”. Il ruolo cruciale delle consulenze tecniche d’ufficio La complessità tecnica delle controversie sanitarie rende spesso indispensabile il ricorso a consulenze tecniche specialistiche, sia nella fase di mediazione che nel successivo eventuale giudizio di merito. L’art. 15 della Legge 24/2017 ha introdotto criteri specifici per la nomina dei consulenti tecnici d’ufficio nei procedimenti di responsabilità sanitaria, stabilendo che “l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”. Particolarmente significativa è la previsione secondo cui i consulenti tecnici d’ufficio da nominare nell’ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo devono essere “in possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi”. Questa disposizione evidenzia la consapevolezza del legislatore circa la necessità di una formazione specifica per gestire la delicata fase conciliativa nelle controversie sanitarie. L’utilizzabilità delle CTU nei giudizi di merito Una questione di particolare rilevanza pratica riguarda l’utilizzabilità delle consulenze tecniche espletate in sede di accertamento tecnico preventivo nei successivi giudizi di merito. La giurisprudenza ha chiarito che “la consulenza tecnica d’ufficio espletata nel procedimento di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile, acquisita ad istanza di parte ex articolo 696-bis, comma 5, del codice di procedura civile e svolta nel contraddittorio delle parti, deve ritenersi utilizzabile nel successivo giudizio di merito”, come stabilito dal Tribunale di Ravenna nella sentenza n. 424 del 2025. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1711 del 2024, ha ulteriormente precisato che “la relazione conclusiva dell’accertamento tecnico preventivo espletato ante causam, in quanto ritualmente prodotta nel giudizio di merito, è qualificabile come prova atipica e come tale è liberamente valutabile dal giudice, che può trarne elementi di prova anche se in questa sede partecipano soggetti che non sono invece stati presenti nel procedimento di ATP”. La continuità tecnica tra ATP e giudizio di merito Un aspetto procedurale di notevole interesse riguarda la possibilità di nominare lo stesso consulente tecnico sia nella fase di accertamento tecnico preventivo che nel successivo giudizio di merito. La Corte d’Appello di Perugia, nella sentenza n. 613 del 2024, ha stabilito che “è ammissibile l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio ad opera dello stesso tecnico già nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo, non sussistendo alcuna incompatibilità, salvo il potere delle parti di presentare istanze di ricusazione o di revoca dell’ordinanza”. Questa orientamento giurisprudenziale favorisce la continuità tecnica e la coerenza valutativa, elementi particolarmente importanti nelle controversie sanitarie caratterizzate da elevata complessità tecnica. Le problematiche specifiche della mediazione sanitaria La mediazione sanitaria si scontra spesso con la necessità di approfondimenti tecnici che mal si conciliano con i tempi tipici del procedimento di mediazione. La valutazione della responsabilità medica richiede infatti l’analisi di documentazione clinica complessa, l’esame di cartelle cliniche, referti diagnostici, e spesso la necessità di consulenze specialistiche multidisciplinari. Questa problematica emerge chiaramente dalla prassi applicativa, dove frequentemente la mediazione si conclude senza accordo proprio per l’impossibilità di pervenire a una valutazione tecnica condivisa nel breve termine previsto dal procedimento. L’onere probatorio e il nesso causale Un aspetto particolarmente complesso riguarda la gestione dell’onere probatorio nel corso della mediazione. Come chiarito dal Tribunale di Ravenna, “in materia di responsabilità medica è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del ‘più probabile che non’, tra la condotta del professionista e il danno lamentato”. Questa distribuzione dell’onere probatorio rende particolarmente difficile la gestione della mediazione, poiché spesso il paziente danneggiato non dispone degli elementi tecnici necessari per dimostrare il nesso causale senza il supporto di una consulenza tecnica approfondita. La partecipazione delle compagnie assicurative L’art. 8, comma 4, della Legge 24/2017 stabilisce che “la partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all’articolo 10, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla”. Questa previsione, pur riferita specificamente all’accertamento tecnico preventivo, evidenzia l’importanza della partecipazione attiva delle compagnie assicurative anche nei procedimenti di mediazione, considerata l’alternatività tra i due strumenti. I riflessi sul giudizio di merito Una questione di particolare rilevanza pratica riguarda gli effetti processuali della mediazione e dell’accertamento tecnico preventivo sui successivi giudizi di merito. La Cassazione civile ha chiarito che “il termine di novanta giorni per l’introduzione del giudizio di cognizione dopo l’accertamento tecnico preventivo non è qualificato espressamente come perentorio dalla legge, diversamente da quanto previsto per il termine di conclusione del procedimento, e la sua inosservanza comporta solo la perdita degli effetti della domanda proposta con il ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ., tra cui quello interruttivo della prescrizione, senza determinare improcedibilità della successiva azione di merito”. Per quanto riguarda la mediazione, la stessa Cassazione ha precisato che “con riferimento alla mediazione, nessuna preclusione processuale è stabilita dalla legge in relazione al tempo di introduzione del giudizio di merito successivo al suo esperimento, né tale preclusione può essere individuata giudizialmente praeter legem a limitazione dell’accesso alla tutela giurisdizionale”. L’acquisizione delle risultanze tecniche Un aspetto di fondamentale importanza riguarda l’acquisizione nel giudizio di merito delle risultanze tecniche emerse durante la mediazione o l’accertamento tecnico preventivo. La giurisprudenza ha stabilito principi chiari in materia, come evidenziato dal Tribunale di Ravenna: “la CTU espletata nel procedimento di cui all’art. 696-bis c.p.c., acquisita ad istanza di parte attrice ex art. 696 bis, co. 5, c.p.c. e svolta nel contraddittorio delle odierne parti deve ritenersi senz’altro utilizzabile”. La valutazione del danno e i criteri di liquidazione La mediazione sanitaria deve confrontarsi con la complessa questione della valutazione e liquidazione del danno alla persona. L’art. 7, comma 4, della Legge 24/2017 stabilisce che “il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private”. Questa previsione normativa ha introdotto criteri uniformi di liquidazione che dovrebbero facilitare anche la fase di mediazione, fornendo parametri oggettivi di riferimento per la quantificazione del danno. Le criticità applicative e le prospettive di riforma Una delle principali criticità del sistema riguarda la necessità di una formazione specialistica adeguata per tutti gli operatori coinvolti nei procedimenti di mediazione sanitaria. La complessità tecnica delle materie richiede competenze specifiche non solo in ambito medico-legale, ma anche nella gestione delle dinamiche conciliative in un settore così delicato. La durata dei procedimenti e l’efficacia conciliativa La prassi applicativa evidenzia come la mediazione sanitaria presenti tassi di successo inferiori rispetto ad altri settori, principalmente a causa della complessità tecnica delle questioni e della difficoltà di pervenire a valutazioni condivise in tempi brevi. Questa problematica solleva interrogativi sull’effettiva utilità dello strumento in un settore così specialistico. Il coordinamento tra strumenti alternativi Il sistema di doppio filtro alternativo introdotto dalla Legge Gelli-Bianco, pur rappresentando un’innovazione significativa, presenta alcune criticità applicative. La Corte d’Appello di Perugia ha chiarito che “l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. può essere legittimamente esperito anche successivamente al procedimento di mediazione obbligatoria conclusosi con esito negativo, non configurandosi alcuna carenza di interesse ad agire”. Questa possibilità di cumulo tra i due strumenti, pur legittima, può comportare un allungamento dei tempi complessivi di definizione delle controversie, contraddicendo in parte le finalità deflattive del contenzioso. Conclusioni e prospettive future La mediazione in materia di responsabilità medica e sanitaria rappresenta uno degli ambiti più complessi e sfidanti dell’intero sistema di giustizia alternativa. La specificità tecnica delle controversie, unita alla necessità di accertamenti specialistici approfonditi, rende questo settore particolarmente difficile da gestire attraverso gli strumenti tradizionali della mediazione. Il ruolo delle consulenze tecniche d’ufficio emerge come elemento cruciale non solo per la risoluzione delle controversie, ma anche per garantire la continuità valutativa tra le diverse fasi processuali. La possibilità di utilizzare le risultanze tecniche dell’accertamento tecnico preventivo nei successivi giudizi di merito rappresenta un elemento di razionalizzazione del sistema che dovrebbe essere ulteriormente valorizzato. Le prospettive future del settore sembrano orientate verso una sempre maggiore specializzazione degli operatori e un perfezionamento degli strumenti tecnici a disposizione. La formazione specifica dei mediatori e dei consulenti tecnici in ambito sanitario rappresenta una priorità per migliorare l’efficacia del sistema. Inoltre, l’evoluzione tecnologica e l’introduzione di strumenti digitali per la gestione della documentazione medica potrebbero contribuire a superare alcune delle attuali criticità legate ai tempi e alla complessità delle valutazioni tecniche. Il sistema introdotto dalla Legge Gelli-Bianco, pur presentando alcune criticità applicative, rappresenta un tentativo significativo di adattare gli strumenti di giustizia alternativa alle specificità del settore sanitario. L’esperienza applicativa dei prossimi anni sarà determinante per valutare l’efficacia di questo modello e per individuare eventuali correttivi normativi necessari per ottimizzarne il funzionamento. La sfida principale rimane quella di conciliare l’esigenza di deflazione del contenzioso con la necessità di garantire una tutela effettiva dei diritti dei pazienti danneggiati, attraverso strumenti che siano al contempo rapidi, economici e tecnicamente affidabili. In questo contesto, il ruolo delle consulenze tecniche d’ufficio continuerà a essere centrale, richiedendo un costante aggiornamento delle competenze e una sempre maggiore specializzazione degli operatori del settore.
Autore: Il Conciliatore-rivista redatta e curata da InMediaLex 21 ottobre 2025
1.Il quadro normativo di riferimento 1.1 La Disciplina dell’Art. 11 del D.Lgs. 28/2010 La disciplina del verbale di mediazione trova il suo fondamento nell’art. 11 del D.Lgs. 28/2010, che stabilisce i requisiti formali e sostanziali per la conclusione del procedimento. La norma distingue chiaramente tra due ipotesi: il raggiungimento dell’accordo di conciliazione e la mancata conciliazione, prevedendo per ciascuna modalità specifiche di verbalizzazione. Quando è raggiunto un accordo di conciliazione, il comma 1 stabilisce che “il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo”. Questa formulazione evidenzia la natura bipartita del documento conclusivo: da un lato il verbale propriamente detto, redatto dal mediatore, dall’altro l’accordo di conciliazione, che costituisce l’espressione della volontà negoziale delle parti. 1.2 Gli elementi essenziali del verbale Il comma 4 dell’art. 11 stabilisce che “il verbale conclusivo della mediazione, al quale è allegato l’eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore”. Questa previsione identifica i soggetti tenuti alla sottoscrizione e attribuisce al mediatore il compito di certificare “l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere”. Il verbale deve inoltre dare atto “della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti”. Questa previsione assume particolare rilevanza per la valutazione della regolarità del procedimento e per l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa. 2. La struttura del Verbale di mediazione 2.1 Gli elementi identificativi Il verbale deve contenere tutti gli elementi necessari per l’identificazione del procedimento e dei soggetti coinvolti. Come evidenziato dalla giurisprudenza, il documento deve indicare “il numero progressivo documento, il luogo, la data, l’ora dell’incontro conclusivo, l’identità dei partecipanti, del mediatore con relativo organismo di appartenenza, delle parti, dei loro consulenti se intervenuti”, come precisato dal Tribunale di Lecce nella sentenza n. 951 del 2022. 2.2 La distinzione tra Verbale e Accordo Un aspetto fondamentale evidenziato dalla giurisprudenza riguarda la distinzione tra il verbale di mediazione e l’accordo di conciliazione. Il Tribunale di Palermo, nella sentenza n. 3104 del 2024, ha chiarito che “processo verbale e accordo amichevole costituiscono atti separati anche se strettamente connessi”. La Corte ha precisato che “una cosa è perciò il verbale di conciliazione, che è atto del mediatore da lui redatto anche in caso di esito negativo, e altra cosa è l’accordo conciliativo che è redatto dalle parti direttamente o tramite il proprio legale (il sistema delle sottoscrizioni ne è il chiaro indice), non dal mediatore, mentre a quest’ultimo spetta il compito di verificare che quanto le parti abbiano dichiarato nell’accordo corrisponda effettivamente alle volontà da loro espresse nella fase negoziale e certificare nel verbale l’avvenuto accordo”. 3. I requisiti formali della sottoscrizione 3.1 La sottoscrizione delle Parti La sottoscrizione del verbale da parte di tutti i soggetti coinvolti costituisce elemento essenziale per la validità del documento. La Corte d’Appello di Napoli, nella sentenza n. 420 del 2022, ha stabilito che “il processo verbale di mediazione deve essere redatto dal mediatore designato anche quando la procedura si conclude senza l’accordo e deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere”. La Corte ha precisato che “il documento in oggetto risulta apparentemente sottoscritto soltanto dal procuratore costituito della parte istante (banca appellante) mentre è del tutto privo della sottoscrizione del mediatore e conseguentemente della certificazione dell’autografia della firma della parte oltre che del deposito presso la segreteria dell’organismo. Tali rilievi consentono di ritenere inesistente il verbale di mediazione prodotto”. 3.2 La certificazione del mediatore Il mediatore assume un ruolo cruciale nella certificazione delle sottoscrizioni. L’art. 11, comma 4 stabilisce che il mediatore “certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere”. Questa previsione attribuisce al mediatore una funzione quasi-notarile limitatamente alla certificazione delle sottoscrizioni. 3.3 Le problematiche della rappresentanza Una questione particolarmente delicata riguarda la partecipazione alla mediazione tramite rappresentante. La Corte d’Appello di Torino, nella sentenza n. 1036 del 2024, ha chiarito che “quando la parte sceglie di farsi rappresentare da un terzo nell’attività di mediazione, deve conferire a quest’ultimo tale potere mediante una procura sostanziale che gli consenta di disporre dei diritti sostanziali oggetto della mediazione, non essendo sufficiente il semplice mandato alle liti, nemmeno se contenente il potere di transigere”. Tuttavia, la Corte d’Appello di Catania, nella sentenza n. 1593 del 2024, ha adottato un orientamento più flessibile, stabilendo che “la validità della rappresentanza nella procedura di mediazione obbligatoria non richiede necessariamente il conferimento di procura notarile o autenticata da notaio, essendo sufficiente una delega scritta che attribuisca al rappresentante i poteri necessari per la composizione della controversia e per disporre dei diritti sostanziali oggetto della mediazione”. 4. La mediazione telematica e i requisiti digitali 4.1 La disciplina dell’Art. 8-bis L’art. 8-bis del D.Lgs. 28/2010 disciplina specificamente la mediazione in modalità telematica, stabilendo che “quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale”. La norma prevede che “a conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo per l’apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore”. 4.2 Le problematiche della firma digitale Il Tribunale di Salerno, nella sentenza n. 2712 del 2025, ha evidenziato le problematiche connesse alla sottoscrizione digitale, stabilendo che “la sottoscrizione costituisce elemento necessario del verbale di mediazione e, qualora la parte sia sprovvista della dotazione tecnica per sottoscrivere digitalmente, deve conferire specifica procura al legale delegandolo alla firma, con espressa indicazione a verbale di tale circostanza”. Il Tribunale ha precisato che “il verbale di mediazione risulta invalido quando manchi la sottoscrizione di una delle parti senza che sia dato atto della mancanza di strumenti di sottoscrizione digitale e dell’eventuale delega alla firma conferita al legale”. 5. Il contenuto del Verbale: aspetti sostanziali 5.1 La verbalizzazione delle dichiarazioni Un aspetto delicato riguarda il contenuto delle dichiarazioni da riportare nel verbale. La Corte d’Appello di Bologna, nella sentenza n. 2216 del 2024, ha chiarito che “il contenuto del verbale di mediazione che riporta i cosiddetti ‘punti di accordo’ individuati dalle parti durante il procedimento di mediazione è soggetto al principio di riservatezza e al divieto di utilizzo in giudizio sanciti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo numero 28 del 2010, salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale le informazioni provengono”. 5.2 Il principio di riservatezza L’art. 9 del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che “chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo”. Questo principio influenza direttamente la redazione del verbale, poiché il mediatore deve bilanciare l’esigenza di documentare adeguatamente lo svolgimento del procedimento con il rispetto degli obblighi di riservatezza. 6. I Verbali intermedi e la conclusione del procedimento 6.1 La distinzione tra Verbali intermedi e finali Il Tribunale di Vibo Valentia, nella sentenza n. 437 del 2025, ha chiarito la distinzione tra verbali intermedi e verbali conclusivi, stabilendo che “il verbale finale di mediazione costituisce il documento che certifica la conclusione dell’avviato procedimento di mediazione senza possibilità di rinvii o ulteriori fasi intermedie e attesta in via definitiva il raggiungimento dell’accordo ovvero il mancato raggiungimento dello stesso in caso di esito negativo della mediazione”. Il Tribunale ha precisato che “quando una delle parti si rifiuti di sottoscrivere l’accordo conciliativo nella seduta finale dopo aver verificato il contenuto del verbale precedentemente redatto, solo il verbale negativo di mediazione può dirsi definitivo, mentre il precedente verbale mantiene valore interlocutorio”. 6.2 Gli accordi condizionati La Corte d’Appello di Roma, nella sentenza n. 7272 del 2024, ha affrontato la questione degli accordi condizionati, stabilendo che “l’accordo di conciliazione raggiunto in sede di mediazione civile e commerciale ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 si considera perfezionato e vincolante tra le parti quando risulti sottoscritto dai soggetti interessati, dai rispettivi difensori e dal mediatore, anche qualora sia previsto un rinvio per il completamento delle formalità necessarie alla trascrivibilità dell’atto”. 7. Gli obblighi del mediatore nella redazione 7.1 I doveri di controllo L’art. 14 del D.Lgs. 28/2010 stabilisce specifici obblighi per il mediatore, tra cui quello di “formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative”. Questo obbligo si estende anche alla fase di redazione del verbale, dove il mediatore deve verificare la conformità dell’accordo raggiunto ai principi di ordine pubblico. 7.2 La certificazione di conformità Quando l’accordo acquisisce efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 28/2010, gli avvocati che assistono le parti “attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico”. Tuttavia, anche quando non tutte le parti sono assistite da avvocati, il mediatore mantiene un dovere di controllo sulla liceità dell’accordo. 8. Le conseguenze dei vizi del Verbale 8.1 La nullità del Verbale La giurisprudenza ha chiarito che i vizi nella redazione del verbale possono comportare conseguenze gravi. Il Tribunale di Patti, nella sentenza n. 1004 del 2024, ha stabilito che “la regolare convocazione delle parti al procedimento di mediazione costituisce presupposto essenziale per la validità della procedura, sicché la sola dichiarazione del mediatore circa l’avvenuta comunicazione dell’invito alle parti, contenuta nel verbale di mediazione, non risulta sufficiente a dimostrare l’effettiva e regolare convocazione in difetto di allegazione al verbale stesso della prova documentale della convocazione”. 8.2 L’inesistenza del Verbale Nei casi più gravi, i vizi possono comportare l’inesistenza del verbale. Come evidenziato dalla Corte d’Appello di Napoli, “tali rilievi consentono di ritenere inesistente il verbale di mediazione prodotto dalla banca appellante che, per ciò stesso, non ha fornito la prova dell’avvenuto svolgimento della mediazione”. 9. Le cautele procedurali per il mediatore 9.1 La verifica dei poteri di rappresentanza L’art. 8, comma 4 stabilisce che “ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”. Questa previsione impone al mediatore un dovere di verifica attiva dei poteri di rappresentanza, particolarmente importante quando la mediazione coinvolga soggetti diversi dalle persone fisiche o quando le parti si facciano rappresentare. 9.2 La documentazione della partecipazione Il mediatore deve documentare accuratamente la partecipazione al procedimento. Come stabilito dall’art. 11, il verbale deve dare atto “della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti”. Questa documentazione assume particolare rilevanza per l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa. 9.3 La gestione delle assenze Quando una parte non si presenta agli incontri, il mediatore deve verificare la regolarità della convocazione e documentare adeguatamente l’assenza. La giurisprudenza ha chiarito che non è sufficiente la mera dichiarazione del mediatore, ma occorre allegare al verbale la documentazione comprovante l’avvenuta convocazione. 10. I profili di responsabilità del mediatore 10.1 La responsabilità per vizi del Verbale Il mediatore può incorrere in responsabilità per i vizi nella redazione del verbale, particolarmente quando tali vizi compromettano la validità del procedimento o l’efficacia dell’accordo raggiunto. La responsabilità può configurarsi sia nei confronti delle parti che dell’organismo di mediazione. 10.2 Gli obblighi assicurativi La normativa prevede specifici obblighi assicurativi per i mediatori, che devono essere adeguatamente coperti per i danni derivanti dall’esercizio della loro attività, inclusi quelli derivanti da errori nella redazione del verbale. 11. Le specificità per tipologie di controversie 11.1 Le controversie immobiliari Quando l’accordo di mediazione ha per oggetto diritti reali immobiliari, il Tribunale di Latina, nella sentenza n. 388 del 2025, ha chiarito che “il verbale di mediazione sottoscritto dalle parti, dai rispettivi procuratori e dal mediatore non costituisce titolo idoneo alla trascrizione nei registri immobiliari quando manchi l’autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. 11.2 Le controversie condominiali Nelle controversie condominiali, l’art. 5-ter del D.Lgs. 28/2010 prevede che “il verbale al quale è allegato l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale”. Questa previsione richiede particolare attenzione nella redazione del verbale, che deve contenere tutti gli elementi necessari per la valutazione assembleare. Conclusioni e raccomandazioni operative La redazione del verbale di mediazione richiede particolare attenzione e competenza tecnica da parte del mediatore. I principali elementi cui prestare attenzione sono: Elementi formali essenziali: Il verbale deve contenere tutti gli elementi identificativi del procedimento, delle parti e del mediatore, con indicazione precisa di data, luogo e modalità di svolgimento degli incontri. Sottoscrizioni: Particolare cura deve essere prestata alla raccolta delle sottoscrizioni di tutti i soggetti tenuti, con certificazione dell’autografia da parte del mediatore o annotazione dell’impossibilità di sottoscrivere. Distinzione tra verbale e accordo: Deve essere mantenuta la distinzione tra il verbale, atto del mediatore, e l’accordo di conciliazione, espressione della volontà delle parti. Rispetto della riservatezza: Il contenuto del verbale deve rispettare gli obblighi di riservatezza, evitando di riportare dichiarazioni o informazioni che potrebbero essere utilizzate impropriamente in un eventuale giudizio. Documentazione della partecipazione: Deve essere accuratamente documentata la partecipazione o l’assenza delle parti, con allegazione della prova dell’avvenuta convocazione. Controllo di liceità: Il mediatore deve verificare che l’accordo raggiunto rispetti i limiti dell’ordine pubblico e delle norme imperative. Gestione della rappresentanza: Devono essere verificati e documentati i poteri di rappresentanza, particolarmente nelle mediazioni telematiche. La corretta redazione del verbale di mediazione rappresenta un elemento cruciale per l’efficacia dell’intero procedimento e richiede una formazione specifica e un aggiornamento costante da parte dei mediatori, considerata l’evoluzione continua della normativa e della giurisprudenza di settore.
Autore: InMediaLex 21 ottobre 2025
Il quadro normativo: L’intersezione tra mediazione obbligatoria e Superbonus La mediazione civile in materia condominiale trova il suo fondamento nell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, che include espressamente il “condominio” tra le materie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria. Questa previsione normativa ha acquisito una rilevanza particolare con l’introduzione del Superbonus 110%, disciplinato dall’art. 119 del D.L. 34/2020, che ha moltiplicato esponenzialmente le occasioni di conflitto all’interno dei condomini. Il nesso causale tra questi due istituti emerge chiaramente dalla natura stessa degli interventi agevolati dal Superbonus, che coinvolgono necessariamente le parti comuni degli edifici condominiali e richiedono deliberazioni assembleari che spesso generano contrasti tra i condomini. Come evidenziato dalla giurisprudenza, “gli interventi agevolabili con il superbonus 110%, essendo qualificati dall’art. 119, co. 13-ter del D.L. 34/2020 come ‘manutenzione straordinaria’, rimangono soggetti alla normativa del codice civile relativa alle decisioni assembleari sui lavori di straordinaria manutenzione”, come stabilito dal Tribunale di Ascoli Piceno nella sentenza n. 423 del 2024. Le tipologie di controversie generate dal Superbonus L’analisi della giurisprudenza più recente evidenzia come il Superbonus 110% abbia generato diverse tipologie di controversie condominiali, tutte soggette all’obbligo di mediazione preventiva: Controversie sulla validità delle delibere assembleari Una delle principali fonti di contenzioso riguarda la validità delle delibere assembleari che approvano gli interventi di efficientamento energetico. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9920 del 2024, ha chiarito che “la delibera assembleare condominiale che approva lavori di manutenzione straordinaria, ivi compresi gli interventi di efficientamento energetico agevolabili con il Superbonus 110%, è nulla quando non provvede contestualmente alla costituzione del fondo speciale previsto dall’art. 1135, comma 1, n. 4, del codice civile”. Questa problematica è emersa con particolare frequenza nella prassi applicativa, dove spesso le assemblee condominiali, attratte dalla prospettiva del “costo zero” promesso dal Superbonus, hanno approvato interventi senza considerare adeguatamente gli obblighi normativi previsti dal codice civile. Come evidenziato dal Tribunale di Roma, “l’obbligo di costituzione del fondo speciale sussiste anche quando l’assemblea conferisce all’amministratore un mandato incondizionato per la sottoscrizione di un contratto di appalto che comporta un effettivo impegno di spesa di considerevole importo, senza che sia stato stabilito alcunché con specifico riguardo alla cessione dei crediti o alle modalità di avvio delle relative procedure”. Controversie sui Diritti di proprietà esclusiva Un’altra categoria significativa di controversie riguarda l’incidenza degli interventi di efficientamento energetico sui diritti di proprietà esclusiva dei singoli condomini. La Corte d’Appello di Genova, nella sentenza n. 462 del 2025, ha stabilito che “la deliberazione assembleare che approva interventi comportanti l’apposizione del cappotto termico sulle facciate condominiali è radicalmente nulla quando determina una riduzione della superficie utile dei balconi di proprietà esclusiva dei condomini, anche se tale riduzione risulti quantitativamente limitata”. Questa pronuncia evidenzia come la disciplina speciale del Superbonus non possa derogare ai principi fondamentali del diritto condominiale, specificando che “la disciplina speciale di cui all’articolo 119 comma 9-bis del Decreto Legge 34/2020, che prevede maggioranze deliberative ridotte per l’approvazione degli interventi di efficientamento energetico, non può derogare al principio generale che richiede il consenso unanime dei proprietari interessati quando la deliberazione incide sui diritti di proprietà esclusiva”. Controversie sui rapporti con le imprese esecutrici Il Superbonus ha generato anche un significativo contenzioso nei rapporti tra condomini e imprese esecutrici, particolarmente in relazione ai meccanismi di cessione del credito e sconto in fattura. Il Tribunale di Reggio Emilia, nella sentenza n. 498 del 2025, ha chiarito che “l’interruzione dei lavori per carenza di liquidità dell’appaltatore dovuta a difficoltà nel cedere i crediti relativi al Superbonus non costituisce né una causa sopravvenuta non imputabile all’appaltatore medesimo, in quanto si tratta di eventualità prevedibile usando la diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., né una circostanza che impedisce definitivamente l’adempimento”. L’applicazione della mediazione obbligatoria nelle controversie del Superbonus La Procedibilità dell’Azione e l’Onere della Mediazione L’applicazione della mediazione obbligatoria alle controversie condominiali legate al Superbonus presenta alcune specificità procedurali rilevanti. Il Tribunale di Reggio Emilia, nella sentenza n. 581 del 2024, ha ribadito che “nelle controversie condominiali relative all’impugnazione di delibere assembleari ex art. 1137 c.c., la procedibilità dell’azione è subordinata all’introduzione della domanda di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis del D.lgs. 28/2010, presupposto inderogabile che, se omesso, comporta l’improcedibilità del giudizio”. Particolarmente interessante è la considerazione del Tribunale secondo cui “costituisce comportamento contraddittorio e incompatibile con l’azione giudiziaria promossa la successiva adesione del condomino ricorrente alle modalità di gestione dei lavori condominiali contestate, quale l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito nell’ambito del superbonus 110%”. La mediazione nei procedimenti monitori Un aspetto procedurale di particolare rilevanza riguarda l’applicazione della mediazione obbligatoria nei procedimenti monitori relativi a crediti condominiali connessi al Superbonus. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella sentenza n. 612 del 2025, ha chiarito che “nelle controversie condominiali soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo numero 28 del 2010, quando la pretesa creditoria viene azionata attraverso decreto ingiuntivo e successivamente si instaura il relativo giudizio di opposizione, l’onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta e non sull’opponente”. Come evidenziato dal Tribunale, “il mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte dell’opposto comporta la declaratoria di improcedibilità del giudizio per mancato avveramento della condizione di procedibilità prevista ex lege, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, poiché viene meno la pretesa sostanziale proposta in via monitoria”. Il ruolo dell’Amministratore di condominio nella mediazione L’art. 5-ter del D.Lgs. 28/2010 disciplina specificamente la legittimazione dell’amministratore di condominio nei procedimenti di mediazione, stabilendo che “l’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi”. Tuttavia, la norma prevede che “il verbale al quale è allegato l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile”. Questa previsione assume particolare rilevanza nelle controversie legate al Superbonus, dove spesso l’amministratore si trova a dover gestire situazioni complesse che coinvolgono rapporti con imprese esecutrici, cessioni di credito e problematiche tecniche di notevole complessità. Le problematiche specifiche della mediazione nelle controversie del Superbonus Le controversie legate al Superbonus presentano spesso un elevato grado di complessità tecnica che mal si concilia con i tempi tipici della mediazione. La valutazione della conformità degli interventi, l’analisi dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni fiscali e la verifica della corretta applicazione delle procedure di cessione del credito richiedono competenze specialistiche che spesso non sono immediatamente disponibili nel corso del procedimento di mediazione. La gestione delle controversie plurisoggettive Il Superbonus ha generato spesso controversie che coinvolgono una molteplicità di soggetti: condomini, amministratori, imprese esecutrici, professionisti incaricati, istituti di credito cessionari. La gestione di queste controversie plurisoggettive attraverso la mediazione presenta sfide procedurali significative, particolarmente in relazione alla necessaria partecipazione di tutti i soggetti interessati. La valutazione economica delle controversie Un aspetto particolarmente delicato riguarda la valutazione economica delle controversie legate al Superbonus. Come evidenziato dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 5468 del 2025, “nell’ambito dei contratti di progettazione e studio di fattibilità per l’accesso ai benefici del Superbonus 110%, la clausola penale che prevede il pagamento dei costi sostenuti per l’analisi energetica e lo sviluppo dei documenti progettuali trova applicazione quando il committente, pur in presenza di uno studio che attesti la fattibilità tecnica dell’intervento di riqualificazione energetica, decida di rinunciare alla realizzazione dei lavori per ragioni economiche legate agli elevati costi aggiuntivi non coperti dal beneficio fiscale”. L’evoluzione giurisprudenziale e le prospettive future L’analisi della giurisprudenza più recente evidenzia alcuni principi ormai consolidati nell’applicazione della mediazione alle controversie condominiali legate al Superbonus: -L’obbligatorietà della mediazione si applica a tutte le controversie condominiali, indipendentemente dalla loro connessione con il Superbonus, come confermato dal Tribunale di Verona nella sentenza n. 1392 del 2024. -La disciplina speciale del Superbonus non deroga ai principi generali del diritto condominiale e processuale, come chiarito dalla Corte d’Appello di Genova. -La complessità tecnica delle controversie non esonera dall’obbligo di mediazione, ma può influenzare l’esito del procedimento. Le criticità applicative emergenti La prassi applicativa ha evidenziato alcune criticità specifiche: -Tempi di mediazione inadeguati rispetto alla complessità delle questioni tecniche -Difficoltà nella gestione delle controversie plurisoggettive -Problemi di coordinamento tra mediazione e altri strumenti di tutela Le prospettive di riforma L’esperienza maturata con le controversie del Superbonus suggerisce la necessità di alcuni interventi normativi: -Specializzazione dei mediatori in materia condominiale e di efficientamento energetico -Adeguamento dei tempi del procedimento di mediazione per le controversie tecnicamente complesse -Coordinamento con altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie Conclusioni: un nesso causale destinato a consolidarsi Il nesso causale tra mediazione civile in materia condominiale e Superbonus 110% rappresenta un fenomeno destinato a consolidarsi e ad evolversi. L’introduzione di strumenti di incentivazione fiscale per l’efficientamento energetico ha generato un incremento significativo del contenzioso condominiale, rendendo la mediazione obbligatoria uno strumento sempre più centrale nella gestione di queste controversie. La giurisprudenza ha chiarito che la disciplina speciale del Superbonus non deroga ai principi generali della mediazione obbligatoria, confermando l’applicabilità dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 a tutte le controversie condominiali, indipendentemente dalla loro connessione con gli incentivi fiscali. L’evoluzione di questo settore richiederà probabilmente un adeguamento degli strumenti di mediazione alle specificità delle controversie legate all’efficientamento energetico, con particolare attenzione alla formazione specialistica degli operatori e all’adeguamento dei tempi procedimentali alle esigenze di approfondimento tecnico che queste controversie richiedono. Il futuro della mediazione condominiale sarà inevitabilmente influenzato dall’evoluzione delle politiche di incentivazione per l’efficientamento energetico, rendendo necessario un costante aggiornamento degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie per garantire la loro efficacia in un settore in continua evoluzione. Il Conciliatore-rivista redatta e curata da InMedialex.
Autore: InMediaLex 30 aprile 2025
Il Quadro normativo In Italia, la mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di successioni ereditarie, ai sensi del D.Lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 69/2013. Prima di avviare una causa in tribunale, è necessario esperire un tentativo di mediazione presso un organismo accreditato. Tipologie di controversie successorie mediabili Le principali questioni che possono essere oggetto di mediazione includono: - Divisione ereditaria tra coeredi. - Impugnazione del testamento per vizi di forma o capacità. - Riduzione di donazioni lesive della legittima. - Collazione e reintegrazione. - Questioni relative alla gestione dei beni ereditari. - Disaccordi sulla nomina dell’esecutore testamentario o dell’amministratore dell’eredità. Vantaggi della Mediazione in Ambito Successorio -Riduzione dei tempi e dei costi La mediazione consente di evitare lunghi e costosi procedimenti giudiziari, spesso caratterizzati da una durata pluriennale. -Preservazione dei rapporti familiari Il metodo partecipativo e riservato della mediazione aiuta a contenere l’escalation del conflitto, favorendo soluzioni conciliative e relazioni più stabili tra gli eredi. -Flessibilità e creatività delle soluzioni A differenza della sentenza giudiziale, la mediazione consente soluzioni personalizzate, che tengano conto delle esigenze affettive ed economiche delle parti. -Riservatezza Le parti possono affrontare tematiche delicate in un contesto protetto, senza esposizione pubblica. Il Ruolo del Mediatore nelle Successioni Il mediatore, in ambito successorio, deve possedere competenze multidisciplinari: - Giuridiche , per comprendere la struttura della successione e i diritti dei legittimari. - Psico-relazionali , per gestire le tensioni emotive e i rapporti familiari deteriorati. - Economico-patrimoniali , per facilitare la suddivisione di beni mobili, immobili e attività societarie. Il mediatore facilita la comunicazione tra le parti, identifica gli interessi comuni e supporta la costruzione di soluzioni condivise, anche con l’ausilio di consulenti tecnici o notarili. Ruolo dell’Avvocato del Cliente L’avvocato che assiste un erede in mediazione deve: - Preparare una strategia negoziale basata su un’attenta analisi patrimoniale. - Informare il cliente su diritti e limiti legali. - Favorire un approccio cooperativo, pur salvaguardando gli interessi del proprio assistito. Aspetti operativi e Best Practices - Predisposizione di un inventario patrimoniale chiaro e condiviso. - Valutazioni estimative affidate a periti di fiducia comuni o terzi. - Utilizzo di incontri separati (caucus) per gestire le tensioni più forti. - Formalizzazione dell’accordo di divisione con l’intervento di un notaio ove necessario. Modello operativo per il primo incontro con i coeredi nella Mediazione successoria Preparazione dell’incontro Prima dell’incontro, è fondamentale raccogliere tutte le informazioni rilevanti e organizzare il lavoro in modo che l’incontro sia produttivo. Fasi preparatorie: - Accoglienza e breve introduzione: Spiegare agli eredi il processo di mediazione e i benefici del risolvere la questione senza ricorrere a un contenzioso legale. - Verifica dell’autorizzazione degli avvocati: Accertarsi che tutti i rappresentanti legali siano presenti o abbiano delegato un loro rappresentante. - Documentazione preliminare: Richiedere un inventario dei beni, testamenti, contratti di donazione, ed eventuali accordi preesistenti. Se disponibile, il mediatore dovrà raccogliere i documenti necessari (ad esempio, una lista delle proprietà immobiliari e mobiliari, i bilanci bancari, ecc.). - Controllo delle aspettative: Chiedere alle parti di chiarire brevemente le loro aspettative e desideri, in modo da indirizzare l’incontro in modo efficace. Introduzione e creazione dell’ambiente collaborativo - Spiegazione del ruolo del mediatore: Il mediatore deve spiegare chiaramente che non è un giudice e che il suo obiettivo è facilitare la comunicazione e trovare soluzioni amichevoli che soddisfino tutte le parti. - Stabilire le regole di condotta: Concordare alcune linee guida per l’incontro, come il rispetto reciproco, l’ascolto attivo, la riservatezza, e l’obbligo di evitare interruzioni. - Dividere l'incontro in fasi: Chiarire che la mediazione si svolgerà in diverse fasi: introduzione, discussione delle problematiche, brainstorming di possibili soluzioni, e redazione dell’accordo. Discussione dei conflitti e identificazione degli interessi - Identificare le aree di conflitto: Chiedere a ciascun erede di esprimere i propri punti di vista riguardo le problematiche che hanno portato al conflitto. Ogni parte dovrebbe avere spazio per esprimersi senza interruzioni. - Analisi dei motivi dietro al conflitto: Il mediatore deve aiutare le parti a distinguere tra le posizioni e gli interessi. Ad esempio, se un erede chiede una specifica proprietà, potrebbe esserci un interesse sottostante legato a motivazioni affettive piuttosto che puramente patrimoniali. - Ricerca di punti di contatto: Durante questa fase, il mediatore facilita il dialogo, cercando di identificare eventuali punti di accordo o possibili compromessi tra le parti. Proposta di soluzioni e generazione di opzioni - Brainstorming delle soluzioni: Una volta chiariti i conflitti principali, il mediatore guida le parti nella ricerca di soluzioni possibili, incoraggiando la creatività e la collaborazione. Le soluzioni potrebbero riguardare la divisione dei beni, l’affitto o la vendita di alcuni beni immobiliari, o altre soluzioni economiche e patrimoniali. - Assistenza nella valutazione delle opzioni: Fornire supporto nella valutazione delle soluzioni proposte, magari con l’aiuto di consulenti esterni (esperti, notai, commercialisti) per questioni tecniche o di valutazione patrimoniale. Redazione dell'accordo e chiusura - Formalizzazione dell'accordo: Quando le parti giungono a una soluzione comune, il mediatore può procedere con la stesura di un verbale di mediazione, che sarà firmato dalle parti. Se l’accordo riguarda la divisione di beni immobili, sarà necessario coinvolgere un notaio per la stesura ufficiale. - Revisione dell'accordo da parte degli avvocati: Gli avvocati delle parti dovranno verificare che l’accordo sia conforme alle normative legali e tuteli adeguatamente i diritti di ciascun erede. - Accordo definitivo: Una volta verificato e firmato, l’accordo di mediazione diventerà vincolante. Questo modello operativo serve come guida pratica per i professionisti che intendono affrontare una mediazione successoria. La chiave per un incontro efficace è creare un ambiente di collaborazione, facilitare una comunicazione chiara e rispettosa, e trovare soluzioni che rispondano ai bisogni emotivi ed economici di ciascun erede. Conclusione La mediazione rappresenta uno strumento fondamentale nella gestione delle controversie ereditarie. La sua efficacia risiede nella capacità di coniugare competenze tecniche e sensibilità relazionale. Per i professionisti del diritto, la mediazione offre l’opportunità di guidare i clienti verso soluzioni sostenibili, tutelanti e spesso più soddisfacenti rispetto al contenzioso. Una gestione attenta, collaborativa e personalizzata delle liti successorie può trasformare un momento critico in un’occasione di ricomposizione familiare e patrimoniale.
Autore: InMediaLex 30 aprile 2025
Il Quadro normativo in Italia La professione del mediatore è regolata dal Decreto Legislativo n. 28/2010 e dal Decreto Ministeriale n. 180/2010, che stabiliscono i requisiti per esercitare la funzione nell’ambito della mediazione civile e commerciale. Requisiti principali: - Titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale o, in alternativa, iscrizione a un ordine o collegio professionale. - Partecipazione a un corso di formazione iniziale di almeno 50 ore, erogato da un ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia. - Superamento di una prova finale teorico-pratica. - Iscrizione presso un Organismo di Mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia. Formazione iniziale Il corso base di mediazione prevede: - Moduli teorici (normativa ADR, tecniche di comunicazione, principi della mediazione, deontologia). - Esercitazioni pratiche e simulazioni di casi. - Valutazione delle capacità negoziali e di gestione del conflitto. È importante scegliere un ente di formazione con docenti esperti e con un approccio didattico pratico e interattivo. Aggiornamento Professionale Per mantenere la qualifica, il mediatore è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento di almeno 18 ore ogni due anni, sempre presso enti accreditati. La formazione continua è fondamentale per affinare le competenze, aggiornarsi sulle novità normative e approfondire le tecniche negoziali. Competenze del Mediatore Competenze giuridiche Conoscenza del diritto civile, commerciale, societario e delle discipline specifiche legate alle materie oggetto di mediazione. Competenze relazionali Capacità di ascolto attivo, empatia, gestione delle emozioni, comunicazione non violenta e assertività. Tecniche di negoziazione e gestione del conflitto Conoscenze approfondite delle dinamiche conflittuali e delle strategie per facilitare accordi soddisfacenti per tutte le parti. Neutralità e imparzialità Il mediatore non prende decisioni né propone soluzioni vincolanti, ma assiste le parti nel trovare autonomamente un’intesa. Competenze organizzative Gestione efficace degli incontri, predisposizione di verbali, coordinamento con le parti e con i loro legali. Specializzazioni del Mediatore Oltre alla mediazione civile e commerciale, è possibile acquisire competenze specifiche in altri ambiti: - Mediazione familiare (richiede una formazione specialistica biennale riconosciuta ai sensi della legge n. 4/2013). - Mediazione interculturale (operativa in contesti scolastici, sanitari, sociali e penitenziari). Certificazioni e riconoscimenti - Iscrizione agli elenchi dei mediatori civili e commerciali presso il Ministero della Giustizia. - Eventuali attestazioni rilasciate da enti professionali o associazioni di categoria. Conclusioni Diventare mediatore richiede un percorso formativo rigoroso e un aggiornamento costante. Tuttavia, la mediazione rappresenta una prospettiva professionale stimolante e ricca di opportunità, soprattutto per chi possiede una forte vocazione alla gestione costruttiva dei conflitti. Investire nella propria formazione come mediatore significa contribuire a una cultura della pace e del dialogo, sempre più richiesta nella società e nel mondo giuridico contemporaneo.
Autore: InMediaLex 19 marzo 2025
Contesto del ricorso Nel 2024, il Codacons aveva impugnato il suddetto decreto ministeriale, sostenendo che le nuove disposizioni avrebbero comportato un sensibile aumento dei costi per le parti coinvolte nella mediazione civile. In particolare, l'associazione contestava la soppressione del consenso ad entrare in mediazione, che, secondo la normativa precedente, permetteva alle parti di optare per l'uscita dalla procedura senza costi aggiuntivi. La riforma, nota come Riforma Cartabia, ha invece introdotto l'obbligo per il mediatore di tentare il raggiungimento dell'accordo già nel corso del primo incontro, con conseguente incremento dei costi per le parti. Decisione del TAR Il TAR del Lazio ha ritenuto infondato il ricorso del Codacons, affermando che le nuove disposizioni non impediscono in alcun modo alle parti processuali il diritto di accesso al sistema giudiziario. Il Collegio giudicante ha sottolineato che le previsioni normative contestate sono coerenti con lo spirito della riforma della mediazione e prive di vizi di incostituzionalità, in quanto mirano a un generale rafforzamento dell'istituto e della professionalità dei mediatori . Inoltre, il TAR ha respinto la censura di illegittimità costituzionale dell'articolo 5 del d.lgs. N. 28/2010 e ha ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, poiché la nuova conformazione dell'istituto della mediazione civile risponde alle esigenze della normativa UE, offrendo una soluzione conveniente e rapida per comporre le controversie in materia civile e commerciale . Valutazioni sulla mediazione civile Il TAR ha definito la mediazione civile come uno strumento effettivo di composizione e ausilio delle controversie private, evidenziando come i mediatori siano ormai divenuti elementi indispensabili per fini deflativi e per il buon funzionamento del sistema giustizia. La mediazione non rappresenta un ostacolo al diritto di difesa, ma costituisce un momento dialettico serio e ponderato tra le parti contendenti, durante il quale queste ultime possono trovare un accordo senza precludere la strada giudiziale . La previsione della corresponsione delle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro, in aggiunta al costo di avvio della procedura e indipendentemente dal raggiungimento dell'accordo, persegue proprio l'obiettivo di assicurare l'effettività e l'utilità dell'istituto. Il TAR ha rilevato che i vecchi importi previsti dal precedente decreto ministeriale non erano mai stati aggiornati e che la quantificazione delle spese per la mediazione è proporzionata al valore della lite . Conclusioni La sentenza del TAR del Lazio conferma la legittimità delle nuove disposizioni sui costi della mediazione civile introdotte dalla Riforma Cartabia, respingendo le contestazioni del Codacons. Questa decisione sottolinea l'importanza attribuita alla mediazione come strumento efficace per la risoluzione delle controversie civili e commerciali, in linea con le direttive europee e con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario italiano .
Autore: InMediaLex 18 marzo 2025
Numero di Crediti Formativi Gli avvocati iscritti all'albo devono conseguire 15 crediti formativi annuali, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie: -Deontologia ed etica professionale -Ordinamento e previdenza forense I restanti crediti possono essere acquisiti in discipline giuridiche di interesse specifico per la professione forense. Modalità di Acquisizione dei Crediti L'aggiornamento professionale può avvenire attraverso diverse modalità, tra cui: -Eventi in presenza, organizzati da Ordini Forensi, Università e associazioni accreditate. -Formazione a distanza (FAD), che include webinar, e-learning e corsi accreditati online. -Pubblicazioni scientifiche e relazioni in convegni giuridici. -Attività di docenza in corsi di formazione e aggiornamento giuridico. Esenzioni e riduzioni Alcune categorie di professionisti possono beneficiare di esenzioni o riduzioni nell'obbligo formativo, tra cui: -Avvocati con più di 25 anni di iscrizione all'Albo, che hanno un obbligo ridotto. -Avvocati in congedo per maternità, paternità o gravi motivi di salute. -Professionisti che ricoprono incarichi istituzionali, come magistrati o parlamentari. Controlli e Sanzioni Il rispetto dell'obbligo formativo è soggetto a controlli da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza. Il mancato adempimento può comportare sanzioni disciplinari, che vanno dall'ammonimento fino alla sospensione dall'esercizio della professione nei casi più gravi. Conclusioni L'obbligo formativo per gli avvocati nel 2025 rappresenta un'opportunità per migliorare le competenze e mantenere un alto livello di preparazione professionale. L'evoluzione normativa e le nuove sfide del settore giuridico rendono la formazione continua un elemento essenziale per garantire un servizio di qualità ai cittadini e alle imprese. Gli avvocati sono quindi chiamati a pianificare con attenzione il proprio aggiornamento professionale, sfruttando le diverse modalità offerte dal sistema formativo per adempiere agli obblighi e accrescere la propria professionalità.
Autore: InMediaLex 18 marzo 2025
L’Obbligatorietà della Mediazione in materia di usucapione Ai sensi del D.lgs. 28/2010, la mediazione civile e commerciale è obbligatoria per diverse materie, tra cui i diritti reali. Ne consegue che, prima di instaurare un giudizio volto a ottenere una pronuncia di accertamento dell’usucapione, è necessario esperire un tentativo di mediazione davanti a un organismo accreditato dal Ministero della Giustizia. Tale passaggio rappresenta non solo un requisito di procedibilità dell’azione giudiziaria, ma anche un'opportunità per le parti di trovare una soluzione stragiudiziale, riducendo tempi e costi del contenzioso. Nel corso della mediazione, le parti possono raggiungere un accordo che, se formalizzato in un verbale sottoscritto e autenticato da un notaio, acquista efficacia di titolo idoneo alla trascrizione nei registri immobiliari. Problematiche e opportunità della Mediazione Uno degli aspetti più complessi della mediazione in materia di usucapione è la difficoltà nel reperire tutti i soggetti interessati, in particolare se vi sono comproprietari o eredi del bene. Inoltre, l’usucapiente deve essere in grado di fornire prove documentali e testimoniali del possesso prolungato nel tempo, elemento cruciale per il riconoscimento del diritto. D’altro canto, la mediazione rappresenta una soluzione efficace in quei casi in cui le parti siano disponibili a riconoscere reciprocamente i diritti e a evitare il ricorso al giudice, soprattutto quando la controversia riguarda beni immobili di valore economico non elevato o situazioni familiari e successorie complesse. Conclusioni L’usucapione, pur essendo un istituto consolidato nel nostro ordinamento, trova nella mediazione obbligatoria uno strumento utile per agevolare la definizione delle controversie in modo celere ed economico. Affrontare il procedimento con il supporto di professionisti qualificati, quali avvocati e mediatori, è essenziale per garantire il rispetto dei requisiti normativi e la corretta formalizzazione degli accordi raggiunti.
Autore: InMediaLex 18 marzo 2025
L'IA come strumento di supporto per il mediatore L'Intelligenza Artificiale non mira a sostituire il mediatore umano, ma a potenziarne le capacità. Grazie all'analisi dei dati e al Natural Language Processing (NLP), le piattaforme basate su IA possono: Analizzare documenti complessi: identificare le informazioni rilevanti in contratti e dimostrare documentali, riducendo il tempo di preparazione. Prevedere esiti probabili: Attraverso modelli predittivi addestrati su migliaia di casi, l'IA può suggerire soluzioni che hanno funzionato in situazioni simili. Migliorare la comunicazione: Gli strumenti di analisi dei sentimenti possono aiutare il mediatore a comprendere meglio le emozioni e le intenzioni delle parti, facilitando un dialogo più costruttivo. Mediazione Online e Piattaforme Automatizzate Le piattaforme di Online Dispute Risoluzione (ODR) stanno già integrando moduli di intelligenza artificiale per automatizzare alcune fasi della mediazione. Un esempio significativo è rappresentato dai chatbot mediatori , in grado di gestire controversie di basso valore attraverso sistemi di domande guidate e risposte predefinite. Queste soluzioni offrono vantaggi quali: Accessibilità: Permettono di gestire controversie a distanza, abbattendo barriere geografiche e di costo. Velocità: automatizzando le fasi preliminari, riducendo notevolmente i tempi della procedura. Sfide etiche e legali nell'uso dell'IA Nonostante le opportunità offerte dall'IA, permangono sfide significative: Trasparenza degli algoritmi: Le parti coinvolte devono poter comprendere i criteri utilizzati dagli algoritmi decisionali. Bias e imparzialità: I sistemi di IA devono essere progettati per evitare pregiudizi derivanti dai dati di addestramento. Dei dati: La gestione di informazioni sensibili richiede un'attenzione particolare alla sicurezza informatica e al rispetto della normativa GDPR. Il ruolo dei professionisti della Mediazione I mediatori professionisti dovranno sviluppare nuove competenze per interagire efficacemente con strumenti basati su IA. La formazione dovrà comprendere: Comprensione delle basi dell'IA: Conoscenze essenziali sugli algoritmi e sui limiti dell'intelligenza artificiale. Etica e regolamentazione: Normativa vigente sull'uso dell'IA nella risoluzione delle controversie. Gestione ibrida dei casi: Capacità di combinare intuizione umana e suggerimenti automatizzati per ottenere risultati ottimali. Conclusione L'Intelligenza Artificiale rappresenta una frontiera promettente per il futuro della mediazione, offrendo strumenti che possono migliorare l'efficienza, l'imparzialità e l'accessibilità delle procedure. Tuttavia, affinché queste tecnologie possano essere adottate con successo, sarà fondamentale affrontare le sfide etiche e legali con un approccio prudente e informato. I professionisti della mediazione dovranno quindi investire nella formazione continua per integrare le potenzialità dell'IA nella loro pratica quotidiana, mantenendo sempre al centro la dimensione umana del processo mediativo.
Autore: InMediaLex 18 marzo 2025
Cos'è la Mediazione nel recupero crediti? La mediazione è una procedura alternativa alla giustizia ordinaria che mira a risolvere le controversie tramite l'intervento di un soggetto terzo, imparziale e qualificato: il mediatore. Nel contesto del recupero crediti, la mediazione consente al creditore e al debitore di negoziare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, evitando le lungaggini ei costi di un processo legale. Questa pratica si basa su alcuni principi fondamentali: Volontarietà: le parti devono aderire liberamente alla mediazione. Imparzialità: il mediatore deve essere neutrale e non avere interessi personali nel conflitto. Riservatezza: le informazioni condivise durante la mediazione non possono essere utilizzate in un eventuale processo successivo. Le Fasi del Recupero Crediti tramite Mediazione Il processo di recupero crediti attraverso la mediazione si articola in diverse fasi, ciascuna con un ruolo specifico nel favorire l'accordo tra le parti. Avvio della procedura Il recupero crediti tramite mediazione può essere avviato su iniziativa di una delle parti o come passo obbligatorio in alcuni contesti normativi (come accade in Italia per alcune materie). L'avvio prevede la presentazione di una richiesta formale a un organismo di mediazione accreditato. Incontro preliminare Durante l'incontro preliminare, il mediatore illustra il funzionamento della procedura e verifica la disponibilità delle parti a proseguire. Questo momento è cruciale per instaurare un clima di fiducia e collaborazione. Fase di mediazione effettiva In questa fase, le parti esprimono le proprie posizioni e discutono le possibili soluzioni. Il mediatore facilita il dialogo, aiutando le parti a comprendere le rispettive esigenze ea esplorare compromessi. Accordo finale Se le parti raggiungono un'intesa, l'accordo viene formalizzato in un documento scritto che, in molti ordinamenti, può essere omologato dal giudice per acquisire efficacia esecutiva. In caso contrario, le parti rimangono libere di ricorrere alle vie legali tradizionali. I Vantaggi della Mediazione nel recupero crediti L'adozione della mediazione per il recupero crediti offre numerosi vantaggi rispetto al contenzioso giudiziale: Rapidità I tempi della mediazione sono significativamente più brevi rispetto a quelli di un processo ordinario. Nei media, un percorso di mediazione si conclude in pochi mesi, mentre le cause civili possono durare anni. Costi ridotti I costi della mediazione sono generalmente inferiori rispetto a quelli delle azioni legali tradizionali, grazie alla semplificazione delle procedure e all'assenza di lunghe istruttorie. Manutenzione dei rapporti commerciali A differenza delle cause giudiziarie, spesso percepite come scontri diretti, la mediazione permette di risolvere le controversie in modo collaborativo, salvaguardando le relazioni commerciali tra le parti. Flessibilità delle soluzioni Le parti possono negoziare soluzioni personalizzate e flessibili, che tengono conto delle specifiche esigenze di entrambe, cosa difficilmente ottenibile tramite una sentenza giudiziale. Aspetti legali e normativi della Mediazione nel Recupero Crediti La mediazione è regolata da normative specifiche che variano a seconda del Paese. In Italia, ad esempio, il D.Lgs. 28/2010 disciplina la mediazione civile e commerciale, stabilendo i casi in cui è obbligatoria prima di procedere con una causa civile (come nelle controversie bancarie e finanziarie). Efficacia esecutiva dell'Accordo Un aspetto cruciale è che l'accordo raggiunto in mediazione acquisisce efficacia esecutiva. Ciò significa che, in caso di inadempimento, il creditore può agire direttamente per l'esecuzione forzata. Prescrizione e interruzione La presentazione della domanda di mediazione interrompe i termini di prescrizione del credito, garantendo così al creditore il tempo necessario per negoziare senza perdere i propri diritti. Limiti e criticità della mediazione nel recupero crediti Nonostante i numerosi vantaggi, la mediazione presenta anche alcune criticità: Mancanza di Obbligatorietà in alcune materie: se non prevista per legge, la parte debitrice potrebbe rifiutarsi di partecipare. Esito Incerto: l'assenza di un'autorità che impone una decisione rende l'esito della mediazione imprevedibile. Competenza dei Mediatori: la qualità del processo dipende fortemente dalle competenze tecniche e negoziali del mediatore. Conclusione La mediazione rappresenta una soluzione innovativa ed efficace per il recupero crediti, capace di combinare rapidità, costi contenuti e flessibilità. Tuttavia, la sua efficacia dipende dalla volontà delle parti di collaborare e dalla qualità dei mediatori coinvolti. In un contesto economico sempre più orientato verso soluzioni rapide e collaborative, la mediazione potrebbe diventare una pratica sempre più diffusa per la gestione dei crediti insoluti. In definitiva, valutare con attenzione i vantaggi ei limiti della mediazione può fare la differenza tra un recupero credito efficace e uno fallimentare.
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