I principi normativi della formazione per mediatori civili e commerciali
InMediaLex • 7 gennaio 2026
La formazione dei mediatori civili e commerciali rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema di risoluzione alternativa delle controversie introdotto dal decreto legislativo n. 28 del 2010. Il legislatore ha posto particolare attenzione alla qualificazione professionale dei mediatori, riconoscendo che l'efficacia dell'istituto dipende in larga misura dalla competenza e preparazione di coloro che sono chiamati a svolgere questa delicata funzione di facilitazione nella composizione delle controversie.
Il sistema formativo per mediatori si fonda su principi normativi chiari e articolati, che trovano la loro origine nella legge delega n. 69 del 2009 e si sviluppano attraverso una complessa architettura normativa che coinvolge tanto la normativa primaria quanto quella regolamentare, con particolare riferimento al decreto ministeriale n. 180 del 2010 e alle sue successive modificazioni.

I principi fondamentali della delega legislativa
La legge n. 69 del 2009 ha stabilito i principi cardine che devono informare la disciplina della formazione dei mediatori. L'art. 60, comma 3, lettera b), prevede che la mediazione sia "svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione", ponendo l'accento sulla professionalità come requisito imprescindibile.
Particolarmente significativo è il principio espresso alla lettera r) della stessa disposizione, che prevede "nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni". Questo principio evidenzia come la formazione non possa limitarsi agli aspetti tecnici, ma debba necessariamente includere una solida preparazione deontologica.
L'architettura del sistema formativo nel decreto legislativo 28/2010
Il decreto legislativo n. 28 del 2010 ha delineato l'architettura del sistema formativo attraverso una serie di disposizioni che stabiliscono tanto i requisiti degli enti di formazione quanto quelli dei formatori e dei mediatori. L'art. 16, comma 5, prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei formatori per la mediazione, stabilendo che il decreto ministeriale attuativo deve garantire "elevati livelli di formazione dei mediatori".
L'art. 16-bis del decreto disciplina specificamente gli enti di formazione, stabilendo che sono abilitati a iscriversi nell'elenco "gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza". La norma introduce inoltre la figura del responsabile scientifico, che deve essere "di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie" e che "assicura la qualità della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori".
I requisiti di qualificazione professionale
Il sistema normativo stabilisce requisiti specifici per la qualificazione professionale dei mediatori. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, la formazione dei mediatori non può essere considerata un mero adempimento burocratico, ma deve rispondere a standard qualitativi elevati che garantiscano l'effettiva competenza professionale.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5230 del 2015, ha chiarito che "gli avvocati, pur essendo mediatori di diritto ai sensi dell'art. 16, comma 4-bis, del d.lgs. 28/2010, devono comunque essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici specificamente finalizzati, attesa la diversità ontologica tra la formazione forense generale e la formazione specifica richiesta per l'attività di mediazione".
Questo principio evidenzia come anche per i professionisti già qualificati in ambito giuridico sia necessaria una formazione specifica che tenga conto delle peculiarità dell'attività di mediazione, che richiede competenze diverse e complementari rispetto a quelle tradizionalmente acquisite nella formazione forense.
La centralità del responsabile scientifico
Una delle innovazioni più significative introdotte dal sistema normativo è la figura del responsabile scientifico degli enti di formazione. L'art. 16-bis, comma 2, del decreto legislativo 28/2010 stabilisce che il responsabile scientifico deve essere "di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie" e deve assicurare "la qualità della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori".
Questa figura rappresenta il garante della qualità formativa e costituisce il punto di raccordo tra l'ente di formazione e il Ministero della giustizia. Il responsabile scientifico ha infatti l'obbligo di comunicare "periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia", assicurando così un controllo continuo sulla qualità dell'offerta formativa.
I principi di serietà ed efficienza degli enti di formazione
Il sistema normativo stabilisce criteri rigorosi per l'abilitazione degli enti di formazione. L'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 28/2010 definisce i requisiti di serietà, che comprendono "l'onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi" e, per gli organismi costituiti da enti privati, "la previsione nell'oggetto sociale o nello scopo associativo dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti".
I requisiti di efficienza, disciplinati dal comma 1-ter della stessa disposizione, comprendono "l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori".
La formazione continua e l'aggiornamento professionale
Il sistema normativo pone particolare enfasi sulla formazione continua e sull'aggiornamento professionale dei mediatori. L'art. 16, comma 4-bis, del decreto legislativo 28/2010 stabilisce che "gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati".
Questo principio è stato confermato dalla giurisprudenza amministrativa, che ha riconosciuto la legittimità dell'obbligo di formazione specifica anche per gli avvocati, nonostante il loro status di mediatori di diritto. Come osservato dal Consiglio di Stato: "la diversità ontologica tra la formazione forense generale e la formazione specifica richiesta per l'attività di mediazione, la cui adeguatezza costituisce garanzia necessaria a bilanciare l'incisione sul diritto di iniziativa giudiziale costituzionalmente garantito".
La formazione dei magistrati
Il sistema normativo dedica particolare attenzione anche alla formazione dei magistrati in materia di mediazione. L'art. 5-quinquies del decreto legislativo 28/2010 stabilisce che "il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura".
La norma prevede inoltre che "ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato".
I requisiti di onorabilità e la loro permanenza
Un aspetto fondamentale del sistema formativo riguarda i requisiti di onorabilità che devono possedere i mediatori. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che questi requisiti devono sussistere non solo al momento dell'iscrizione, ma durante tutto il periodo di esercizio delle funzioni.
Il TAR Lazio, nella sentenza n. 9465 del 2017, ha stabilito che "i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 3, lett. c), del D.M. 180/2010 per l'iscrizione del mediatore nell'elenco dell'organismo di mediazione devono sussistere non soltanto al momento dell'iscrizione iniziale, ma durante tutto il periodo di esercizio delle funzioni di mediatore".
Questa interpretazione si basa sulla considerazione che "la perdita sopravvenuta dei requisiti di onorabilità, ivi compresa l'irrogazione di sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento, legittima pertanto la cancellazione del mediatore dall'elenco", in quanto coerente con "l'esigenza di garantire la massima serietà e professionalità di coloro che svolgono incarichi di mediazione".
La vigilanza ministeriale e il controllo qualitativo
Il sistema normativo prevede un articolato sistema di vigilanza ministeriale sulla formazione dei mediatori. L'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 28/2010 stabilisce che "la vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia", mentre il comma 2 della stessa disposizione prevede che la formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti sono disciplinate con decreti del Ministro della giustizia.
La giurisprudenza ha chiarito che questa vigilanza si estende anche al controllo della qualità della formazione. Come evidenziato dal TAR Lazio nella sentenza n. 4115 del 2016: "in materia di garanzie di imparzialità è demandato a provvedere con il proprio codice etico lo stesso organismo di mediazione, soggetto su cui è centrata l'attenzione al fine di regolamentare l'intera procedura, sul quale comunque esercita, in ogni momento, la sua vigilanza il Ministero della Giustizia".
L'evoluzione dei requisiti formativi
Il sistema normativo ha subito nel tempo significative evoluzioni, volte a rafforzare i requisiti formativi dei mediatori. La recente riforma introdotta con la legge n. 206 del 2021 ha previsto una revisione della disciplina sulla formazione dei mediatori, aumentando la durata della stessa e prevedendo criteri più rigorosi per l'accreditamento dei formatori.
Il TAR Lazio, nella sentenza n. 4577 del 2025, ha confermato la legittimità di questa evoluzione, osservando che "il decreto ministeriale che introduce il requisito della laurea triennale per l'iscrizione dei professionisti iscritti ad albi o collegi nell'elenco dei mediatori non eccede i limiti della delega conferita dalla legge n. 206/2021, in quanto coerente con la ratio di generale rafforzamento della professionalità dei mediatori sottesa alla riforma".
Come precisato dalla stessa sentenza: "la laurea è già individuata, cioè, come titolo di riferimento per accedere alla funzione di mediatore, salvi gli oneri informativi che riequilibrino l'eventuale carenza delle conoscenze giuridiche di base per chi ha conseguito una laurea di tipo diverso".
I principi di trasparenza e accountability
Il sistema formativo per mediatori si fonda anche su principi di trasparenza e accountability. L'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 28/2010 prevede che "l'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione".
Questo obbligo di trasparenza si estende anche agli enti di formazione, che devono rendere pubblici i propri programmi formativi e garantire la tracciabilità dei percorsi di qualificazione professionale dei mediatori.
La collaborazione interistituzionale
Il sistema normativo prevede forme di collaborazione tra diverse istituzioni per garantire l'efficacia della formazione. L'art. 5-quinquies, comma 4, del decreto legislativo 28/2010 stabilisce che "il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione".
Questa disposizione evidenzia come la formazione in materia di mediazione sia concepita come un'attività che richiede il coinvolgimento di molteplici soggetti istituzionali e professionali, ciascuno con le proprie competenze specifiche.
I principi di proporzionalità e adeguatezza
Il sistema normativo si ispira ai principi di proporzionalità e adeguatezza nella definizione dei requisiti formativi. La giurisprudenza ha chiarito che i requisiti di formazione devono essere proporzionati alla complessità delle funzioni svolte dai mediatori e adeguati alle finalità pubbliche perseguite dall'istituto della mediazione.
Come osservato dal TAR Lazio: "l'innalzamento dei requisiti di accesso trova giustificazione nell'ampliamento dei casi di mediazione obbligatoria, nella maggiore complessità delle controversie oggetto di mediazione e nel collegamento tra l'attività istruttoria svolta davanti al mediatore e l'eventuale fase processuale".
La dimensione europea della formazione
Il sistema formativo per mediatori si inserisce nel più ampio contesto europeo della risoluzione alternativa delle controversie. La direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha stabilito principi comuni per la mediazione in materia civile e commerciale, che hanno influenzato la disciplina nazionale della formazione.
Il legislatore italiano ha recepito questi principi prevedendo standard formativi elevati che garantiscano la qualità del servizio di mediazione e la fiducia degli utenti nell'istituto. La formazione dei mediatori rappresenta quindi non solo un requisito nazionale, ma anche un elemento di raccordo con il sistema europeo di risoluzione alternativa delle controversie.
Conclusioni: verso un sistema formativo integrato
L'analisi dei principi normativi della formazione per mediatori civili e commerciali evidenzia la complessità e l'articolazione di un sistema che ha subito una costante evoluzione nel tempo, sempre orientata verso il rafforzamento della qualità e della professionalità.
I principi fondamentali che emergono dalla normativa e dalla giurisprudenza sono chiari: la formazione dei mediatori deve essere di elevato livello qualitativo, deve essere continua e aggiornata, deve garantire non solo competenze tecniche ma anche deontologiche, e deve essere sottoposta a rigorosi controlli di qualità da parte delle autorità competenti.
Il sistema si caratterizza per la sua natura integrata, che coinvolge enti di formazione, organismi di mediazione, ordini professionali, magistratura e Ministero della giustizia in un'azione coordinata volta a garantire l'efficacia dell'istituto della mediazione come strumento di risoluzione delle controversie.
L'evoluzione normativa più recente, con l'innalzamento dei requisiti formativi e l'introduzione di criteri più rigorosi per l'accreditamento, conferma la volontà del legislatore di fare della mediazione uno strumento sempre più professionale e affidabile, capace di offrire alle parti in controversia un'alternativa realmente efficace al contenzioso giudiziario.
Per i professionisti del diritto, la comprensione di questi principi normativi è essenziale per orientarsi in un sistema formativo in continua evoluzione e per garantire il mantenimento degli standard qualitativi richiesti per l'esercizio della funzione di mediatore. Solo attraverso una formazione adeguata e costantemente aggiornata è possibile assicurare che la mediazione mantenga e rafforzi il suo ruolo di strumento privilegiato per la composizione delle controversie civili e commerciali.
