Autentica della procura speciale in mediazione: può farlo il difensore? Lo stato dell'arte

InMediaLex • 18 maggio 2026

1. Premessa

La domanda è tra le più ricorrenti nella pratica della mediazione e ha diviso la giurisprudenza di merito fino all'intervento del d.lgs. 216/2024: il difensore può autenticare la firma del cliente sulla procura speciale per la partecipazione al procedimento di mediazione, oppure serve l'autentica notarile?

La risposta della giurisprudenza, prima del correttivo, è stata pressoché unanime nel senso del no. La ragione è duplice e merita di essere esaminata analiticamente: da un lato, la procura per la mediazione ha natura sostanziale e non processuale; dall'altro, il potere di autentica del difensore è norma eccezionale, circoscritta alla sola procura alle liti e inapplicabile oltre i confini del processo.

Il correttivo 2024 ha poi inciso su questo assetto in modo radicale, rendendo superflua l'autentica della delega e spostando i termini della questione. Ma procediamo con ordine.


2. La regola generale: l'art. 83 c.p.c. e i poteri di autentica del difensore

L'art. 83 c.p.c. detta la disciplina della procura alle liti e lo fa secondo una struttura a due livelli.

Il secondo comma pone la regola generale: «La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata». La forma ordinaria della procura – anche di quella alle liti – è dunque l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale.

Il terzo comma introduce un'eccezione: per determinati atti processuali (citazione, ricorso, controricorso, comparsa di risposta, precetto, domanda di intervento, memoria di nomina del nuovo difensore), la procura speciale può essere apposta in calce o a margine e «l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore».

La giurisprudenza ha costantemente qualificato il potere di autentica del difensore come norma eccezionale, in deroga al principio generale del secondo comma. Lo ha affermato con chiarezza il Tribunale di Genova, n. 2298/2024: «il potere per il difensore di certificare la sottoscrizione del proprio assistito di cui al terzo comma è norma eccezionale rispetto al principio generale sancito nel comma precedente in base al quale "la procura alle liti [...] deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata" e, pertanto, non si applica, ex art. 14 delle disp. prel. c.c., oltre i casi in esso previsti e cioè al di fuori del processo e degli atti processuali».

Il corollario è immediato: il potere di autentica del difensore è confinato agli atti del processo e ai casi tassativamente indicati dall'art. 83, comma 3, c.p.c. Fuori da quei casi, la regola generale riprende vigore e l'autentica spetta al notaio o ad altro pubblico ufficiale.

3. La natura della procura per la mediazione: sostanziale, non processuale

Il secondo pilastro dell'orientamento restrittivo è la qualificazione giuridica della procura per la mediazione.

La mediazione non è processo. È un procedimento che si svolge «senza formalità» (art. 8, comma 3, d.lgs. 28/2010), davanti a un terzo imparziale che non esercita funzioni giurisdizionali. La partecipazione alla mediazione non integra un atto processuale, ma un'attività stragiudiziale finalizzata alla composizione negoziale della lite.

Da questa premessa discende la natura della procura: non procura ad litem (processuale), ma procura ad negotia (sostanziale). Il delegato non è chiamato a compiere atti processuali in nome e per conto della parte, ma a disporre dei diritti sostanziali controversi – transigere, conciliare, abdicare in tutto o in parte alla pretesa.

La Corte d'Appello di Napoli, n. 4642/2024, ha sintetizzato efficacemente il punto: la procura speciale sostanziale «non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista», perché il conferimento del potere di partecipare in sostituzione alla mediazione «non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore».

In adesione a questo principio, la giurisprudenza di merito ha ripetutamente affermato che la procura alle liti – anche quando contenga formule amplissime come «ogni più ampio potere processuale» – non abilita il difensore a rappresentare la parte in mediazione. Occorre una procura ad hoc, distinta e aggiuntiva.

4. L'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito

La casistica è imponente e uniforme. I tribunali italiani, con una convergenza che ha pochi eguali nel panorama giurisprudenziale recente, hanno ripetutamente dichiarato l'improcedibilità della domanda quando la parte ha partecipato alla mediazione tramite difensore munito di procura autenticata dal difensore stesso anziché da notaio.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7780/2024, ha affermato che «la procura sostanziale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale, segnatamente da un notaio, non rientrando nei poteri dell'avvocato difensore l'autenticazione della medesima, atteso che il potere di autentica riconosciuto all'avvocato dall'art. 83 c.p.c. è limitato alla sola procura alle liti». La conseguenza: improcedibilità e revoca del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Milano, con altra sentenza n. 7492/2024, ha ulteriormente precisato che la procura speciale sostanziale, «avendo ad oggetto il conferimento del potere di partecipare alla mediazione e di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, non può essere autenticata dal difensore, neppure se il potere è conferito allo stesso professionista, in quanto tale attività non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato».

Il Tribunale di Catania, n. 3866/2025, ha aggiunto un passaggio cruciale: «in mancanza di un'espressa precisazione da parte della Cass. 8473/2019 circa la forma della procura, devono trovare applicazione le regole generali secondo cui il potere del difensore di certificare l'autografia della firma va limitato soltanto alla procura alle liti; dunque, al di fuori dello stretto ambito della rappresentanza processuale, la procura sostanziale in favore di un terzo, in quanto devolutiva anche del potere abdicativo del diritto in lite, va conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata».

Il Tribunale di Genova, n. 2298/2024, ha chiarito che «il conferimento dei poteri al procuratore che partecipi al procedimento di mediazione con procura speciale notarile, nella quale venga indicato dettagliatamente l'oggetto del procedimento ed il limite dei relativi poteri, garantisce innanzitutto il procuratore stesso da possibili eccezioni del rappresentato in merito al proprio operato».

Il Tribunale di Napoli Nord, n. 2527/2024, ha ribadito che «solo la procura notarile speciale, redatta per il singolo affare, è idonea a fornire le indispensabili garanzie sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi».

Il Tribunale di Foggia, n. 1009/2025, ha confermato che la procura sostanziale «non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato ex art. 82 c.p.c., neppure se il potere è conferito allo stesso professionista, e deve pertanto essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale dotato di tale potestà».

Il Tribunale di Catania, n. 4267/2024, ha ribadito il principio anche per l'ipotesi — frequente nella prassi — in cui all'incontro di mediazione partecipi un avvocato diverso dal procuratore alle liti e privo di procura speciale notarile: in tal caso la mediazione «deve ritenersi come non esperita».

Anche il Tribunale di Matera, n. 785/2023, ha allineato la propria giurisprudenza, dichiarando l'improcedibilità e precisando che la condizione di procedibilità, in quanto di ordine pubblico processuale, «è rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo».

5. La Cassazione n. 8473/2019: il leading case

Tutta la giurisprudenza di merito si fonda su un unico precedente di legittimità: Cass. civ., ordinanza n. 8473 del 2019.

La Suprema Corte, in quella pronuncia, ha affermato tre principi fondamentali:

(i) La procura per la partecipazione alla mediazione è una procura speciale sostanziale, che deve avere «lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione» e conferire «il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto».

(ii) Tale procura «non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista».

(iii) La parte che non voglia o non possa partecipare personalmente «può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale» — con la conseguenza che la forma richiesta è quella della procura sostanziale, non quella della procura alle liti.

Il principio è stato recepito e applicato uniformemente da tutta la giurisprudenza successiva. La Corte d'Appello di Napoli, n. 4642/2024, ha ripercorso analiticamente i passaggi della Cassazione, concludendo che «la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato».

6. L'inapplicabilità dell'art. 185 c.p.c.

Un argomento talvolta speso dalla difesa per sostenere la validità della procura autenticata dal difensore è il richiamo all'art. 185 c.p.c., che consente al difensore di autenticare la procura speciale per transigere o conciliare la lite in sede giudiziale. Si sostiene, in sostanza, che se il difensore può autenticare la procura per conciliare in udienza, a maggior ragione dovrebbe poterlo fare per la mediazione stragiudiziale.

L'argomento è stato respinto dalla giurisprudenza con motivazioni convincenti.

Il Tribunale di Catania, n. 3866/2025, ha spiegato che «deve escludersi un'applicazione analogica dell'art. 185 c.p.c. all'ipotesi della partecipazione del terzo alla mediazione proprio in ragione della diversità di ratio sottesa alle due disposizioni: mentre la conciliazione giudiziale avviene davanti al giudice e nell'ambito del processo, di guisa che il potere di autentica della procura speciale in capo al difensore costituisce promanazione dei poteri riconosciuti dall'art. 83 c.p.c. in quanto connessi alla rappresentanza processuale, la mediazione si svolge al di fuori del processo e davanti ad un mediatore, mirando a favorire la partecipazione personale della parte».

La distinzione è netta: nel processo, il difensore opera sotto il controllo del giudice e il potere di autentica è un'emanazione dei poteri processuali; nella mediazione, invece, il difensore agisce in un contesto stragiudiziale, dove il controllo giurisdizionale è assente e la posta in gioco è la disposizione di diritti sostanziali. Le due situazioni non sono assimilabili.

7. L'impatto del correttivo 2024: la svolta del comma 4-bis

Il d.lgs. 216/2024 ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 8 del d.lgs. 28/2010, con una disposizione che ridisegna radicalmente il quadro:

«La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante.»

La norma ha risolto il problema alla radice: se la delega non richiede più alcuna autentica, la questione del potere di autentica del difensore diventa irrilevante. La delega è valida con la semplice sottoscrizione del delegante, purché accompagnata dagli estremi del documento di identità.

Questa soluzione ha il pregio di:

  • superare il contrasto giurisprudenziale senza bisogno di un intervento delle Sezioni Unite;
  • semplificare la prassi, eliminando un onere formale (l'autentica notarile) che appesantiva l'accesso alla mediazione;
  • mantenere un presidio di certezza attraverso l'indicazione degli estremi del documento di identità, che consente di identificare il delegante e verificare la provenienza della delega.

Va notato, tuttavia, che la norma riguarda la delega per la partecipazione all'incontro — cioè l'atto con cui la parte, in presenza di giustificati motivi, delega un terzo a rappresentarla. Essa non si applica alla diversa ipotesi della procura alle liti, che resta disciplinata dall'art. 83 c.p.c., né alla procura sostanziale che la parte può comunque scegliere di conferire per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in particolare quando intenda predeterminare con precisione i limiti dei poteri dispositivi del delegato.

Quanto all'efficacia temporale, il correttivo è entrato in vigore il 28 febbraio 2025 e la nuova disciplina si applica ai procedimenti di mediazione instaurati successivamente a tale data. Per i procedimenti già pendenti a quella data, occorrerà valutare caso per caso, ma la soluzione più prudente — alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato — resta il conferimento di una procura notarile o, in alternativa, una delega con firma non autenticata ma completa degli estremi del documento di identità, nella ragionevole aspettativa che il giudice applichi il principio di diritto sopravvenuto anche ai procedimenti in corso.

8. I casi residui: la delega per atti soggetti a trascrizione ex art. 11, comma 7

Il comma 4-bis contiene una clausola di salvezza: «Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

L'art. 11, comma 7, richiede che, quando l'accordo di conciliazione ha ad oggetto un atto soggetto a trascrizione ex art. 2643 c.c., «la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

Il comma 4-bis, in questi casi, consente — ma non impone — che anche la delega sia conferita con firma autenticata da pubblico ufficiale. Il «può» indica una facoltà, non un obbligo. Tuttavia, la scelta di delegare con firma autenticata in questi casi è consigliabile per ragioni di coerenza: se l'accordo finale dovrà essere autenticato per la trascrizione, è prudente che anche la procura a monte abbia il medesimo presidio di certezza.

Resta fermo che, anche in questi casi, il pubblico ufficiale legittimato ad autenticare non è il difensore, bensì il notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (quali, ad esempio, il segretario comunale nei limiti delle sue attribuzioni o il console all'estero).

9. Indicazioni operative

9.1. Per i procedimenti successivi al correttivo (dal 28 febbraio 2025)

  • Regola generale: la delega si conferisce con scrittura privata firmata dal delegante, senza autentica, ma con l'indicazione degli estremi del documento di identità del delegante. Il delegato presenta e consegna la delega insieme a copia non autenticata del proprio documento di identità.
  • Il difensore NON deve autenticare la firma del cliente sulla delega: non ne ha il potere e, dopo il comma 4-bis, non ve n'è più necessità. Un'autentica apposta dal difensore su una delega per la mediazione sarebbe inutile (perché la delega non la richiede) e potenzialmente fonte di confusione.
  • Per le società e gli enti: la delega deve provenire dal legale rappresentante e contenere i poteri dispositivi pieni e non condizionati. Occorre verificare che il firmatario abbia i poteri di rappresentanza sostanziale.

9.2. Per i procedimenti pre-correttivo

  • Orientamento consolidato: la procura speciale sostanziale deve essere autenticata da notaio o pubblico ufficiale. La procura autenticata dal difensore è invalida e comporta improcedibilità.
  • Verificare sempre la procura della controparte: in sede di primo incontro, esaminare la procura esibita dal delegato della controparte. Se è stata autenticata dal difensore, eccepire immediatamente il vizio e verbalizzarlo. L'improcedibilità andrà poi eccepita alla prima udienza.

9.3. Per entrambi i regimi

  • Non confondere procura alle liti e delega per la mediazione: sono atti distinti, con funzioni diverse. La procura alle liti abilita alla rappresentanza processuale; la delega (o procura speciale sostanziale) abilita alla partecipazione alla mediazione e alla disposizione dei diritti. Servono entrambe, ma sono autonome.
  • Attenzione ai poteri dispositivi: la delega, anche se formalmente valida, deve conferire poteri pieni e autonomi di disporre dei diritti controversi. Una delega che subordini il potere transattivo a ratifiche successive è inadeguata e rende la partecipazione tamquam non esset.
  • Verbale del mediatore: il comma 4 dell'art. 8 prevede che «ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale». È opportuno sollecitare il mediatore a verificare e verbalizzare i poteri rappresentativi di tutti i partecipanti.

La risposta alla domanda del titolo può dunque articolarsi in due tempi: prima del correttivo 2024, il difensore non poteva autenticare la procura speciale per la mediazione — e la giurisprudenza, con orientamento granitico, ne ha tratto la conseguenza dell'improcedibilità. Dopo il correttivo 2024, la domanda ha perso gran parte della sua attualità: la delega non richiede più autentica di sorta, il che rende superflua tanto l'autentica notarile quanto — a maggior ragione — quella del difensore.

Il problema, oggi, non è più chi autentica, ma se la delega contiene i poteri dispositivi necessari e gli estremi del documento di identità del delegante. Lo ius superveniens ha semplificato la forma, ma non ha attenuato il rigore sostanziale: la posta in gioco — la procedibilità della domanda — resta la stessa.